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Sentenza — n. 30061/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court acquittal for uncontrolled waste deposit, ruling it an abstract danger crime not requiring concrete harm proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General requested the annulment of an appeal court decision that acquitted the defendant of uncontrolled waste deposit. The lower court had found the act but deemed no concrete environmental danger existed due to the facility's characteristics. The Supreme Court rejected this, establishing that the crime of uncontrolled waste deposit is an abstract danger offense where the act itself suffices for liability without proving actual harm.

Regesto Legislator

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Art. 256, comma 2, d. Igs. n. 152 del 2006; The crime of uncontrolled waste deposit constitutes an abstract danger offense, meaning the mere act of depositing waste is sufficient for criminal liability without the need to prove a concrete environmental harm.

Parole chiave

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uncontrolled waste deposit abstract danger crime concrete danger requirement environmental protection law criminal liability threshold rischio ecologico pericolo concreto oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 256, comma 2, d. Igs. n. 152 del 2006
Con sentenza del 23/10/2023, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia emessa il 28/2/2023 dal Tribunale di Bergamo, assolveva Teresio Corali dal reato di cui all'art. 256, comma 2, d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38676 del 20/5/2014, Rodolfi
Sez. 3, n. 682 del 23/11/2023, Porcinari
Sez. 3, n. 37114 del 14/6/2023, Eco Demolizioni
Sez. 3, n. 32305 del 24/5/2022
Sez. 3, n. 8088 del 13/1/2022, Franceschetti
Sez. 3, n. 8088 del 13/1/2022, Franceschetti, Rv.
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Testo completo

2, LUG. 2524 SENTENZA ) ,L,L\RK3. sul ricorso proposto da Luaia Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di escia nel procedimento a carico di Corali Teresio, nato a Calcio (Bg) il 30/6/1944 avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; • lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Fabio Cagnola, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/10/2023, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia emessa il 28/2/2023 dal Tribunale di Bergamo, assolveva Teresio Corali dal reato di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge con riguardo alla norma contestata. La Corte di appello, pur dando atto della sussistenza del deposito incontrollato di rifiuti e della sua riferibilità all'imputato, avrebbe riconosciuto l'insussistenza di un pericolo effettivo per l'ambiente, in ragione della natura e delle caratteristiche della struttura che conteneva i rifiuti. Questa decisione, tuttavia, sarebbe errata, in quanto la fattispecie non avrebbe natura di reato di pericolo concreto, trattandosi di un elemento che non è richiesto dalla norma né si può ricavare implicitamente; la contravvenzione, per contro, integrerebbe un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudizio di pericolosità sarebbe stato già formulato dal legislatore sulla base di leggi scientifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. L'art. 256, comma 2, d. Igs. n. 152 del 2006, stabilisce che "le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2".

5. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato - con indirizzo condiviso e da ribadire - che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, d. Igs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda • dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 38676 del 20/5/201.4, Rodolfi, Rv. 260384; successivamente, tra le molte, Sez. 3, n. 682 del 23/11/202:3, Porcinari, Sez. 3, n. 37114 de114/6/2023, Eco Demolizioni, non massimate).

6. Tanto premesso, la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti - accertata dalla Corte di appello in termini pacifici - non costituisce un reato di pericolo concreto e, dunque, non necessita dell'accertamento effettivo della lesione del bene tutelato dalla norma; come correttamente affermato dal Procuratore ricorrente, infatti, la potenzialità lesiva della condotta è stata già ritenuta in astratto dal legislatore, che ha inteso sanzionare il deposito in sé in quanto - presenti date oggettive condizioni, qui riscontrate - suscettibile già in astratto di arrecare lo stesso nocumento.

E senza che, peraltro, si possa sostenere, in termini di fatto, che la Corte d'appello sarebbe giunta a difformi conclusioni con criterio di certezza: è la stessa sentenza, infatti, a qualificare l'ipotesi di uno sversamento e di una contaminazione solo come "estremamente remota", dunque non radicalmente esclusa. 6.1. Questa conclusione in principio di diritto, peraltro, si trae anche dalla giurisprudenza formatasi ancora in ordine alla natura della fattispecie, ma sotto un differente profilo. La Corte di legittimità, infatti, ha più volte sostenuto che il reato in esame può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, invece, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dísmissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (tra le molte, Sez. 3, n. n. 32305 del 24/5/2022;

Sez. 3, n. 8088 del 13/1/2022, Franceschetti, Rv. 282916). Ebbene, da questo indirizzo, ripetutamente ribadito, si ricava che l'accertamento di una concreta lesione del bene tutelato non rappresenta elemento costitutivo del reato, in quanto è già la condotta di deposito incontrollato in sé a determinare quel pregiudizio potenziale che la norma intende sanzionare, a titolo permanente o istantaneo, con anticipazione della soglia .di punibilità (attesa la rilevanza - anche costituzionale - del bene tutelato), senza che dunque sia necessario verificare se le condizioni del caso concreto avrebbero consentito il tramutare del pericolo in lesione.

7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in R