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Sentenza — n. 29730/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29730/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MICALIZZI Stefano, nato a Palermo il 16/04/1965 Avverso la sentenza emessa in data 05/06/2023 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 05/06/2023, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo, in data 28/04/2022, nei confronti di MICALIZZI Stefano, di illecita detenzione di t.l.e.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29730/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Emerge invero dagli atti: che il MICALIZZI è stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/04/2022, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e turo 56.072,00 di multa, in relazione al concorso nella illecita detenzione di t.l.e.; che la condanna è stata confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 05/06/2023; che la sentenza notificata al difensore del MICALIZZI (in quanto depositata fuori termine), pur riportando correttamente nell'epigrafe le generalità del MICALIZZI, il capo di imputazione a lui ascritto e le conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio di appello, fa riferimento - nella parte motiva - ad altra vicenda processuale, riguardante un diverso imputato.

Parole chiave

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restituzione in pristino perdita dell'interesse degno di protezione ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico procedure di ricorso procedimento in corso

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il MICALIZZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MICALIZZI Stefano, nato a Palermo il 16/04/1965 Avverso la sentenza emessa in data 05/06/2023 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 05/06/2023, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo, in data 28/04/2022, nei confronti di MICALIZZI Stefano, di illecita detenzione di t.l.e.

2. Ricorre per cassazione il MICALIZZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, essendo quest'ultima afferente a soggetto diverso dal ricorrente.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo per evidente errore stata notificata al MICALIZZI una sentenza relativa a soggetto diverso, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per procedere alla notifica della sentenza relativa al MICALIZZI a quest'ultimo, e al suo difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Emerge invero dagli atti: che il MICALIZZI è stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/04/2022, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e turo 56.072,00 di multa, in relazione al concorso nella illecita detenzione di t.l.e.; che la condanna è stata confermata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 05/06/2023; che la sentenza notificata al difensore del MICALIZZI (in quanto depositata fuori termine), pur riportando correttamente nell'epigrafe le generalità del MICALIZZI, il capo di imputazione a lui ascritto e le conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio di appello, fa riferimento - nella parte motiva - ad altra vicenda processuale, riguardante un diverso imputato.

Questa .5uprema Corte ha affermato, in una fattispecie analoga a quella in esame, che «la nullità della sentenza derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo (nella specie, perché riferiti ad altro imputato ed a diversa imputazione), in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo» (Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021, B., Rv. 282387 - 01).

Nella medesima prospettiva, altra decisione ha ulteriormente precisato che la sentenza depositata in Cancelleria e riferita ad altra vicenda processuale e ad altro imputato è affetta da vizio di motivazione, da ritenersi totalmente mancante: ciò che impone la necessità di annullare la sentenza-documento in questione, e la trasmissione alla Corte di Appello per la nuova redazione (in questi termini cfr. Sez. 3, n. 9877 del 17/01/2020, B.). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza,documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 3364 del 05/06/2023, e alla conseguente trasmissione alla predetta Corte territoriale per la nuova redazione della sentenza- docu mento.2

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento emessa dalla Corte di Appello di Palermo a carico di MICALIZZI Stefaffin. 3364 del 05/06/2023 R.G.C.A. Dispone la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per la nuova redazione della sentenza-documento. Così deciso il 28 maggio 2024 Il