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Sentenza — n. 29721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls partial acquittal for false declaration crime as building permit regularization only extinguishes urban code offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale requested the annulment of a lower court decision that declared the prosecution of false declaration charges non-procedural due to a subsequent building permit regularization. The court found that while the administrative act extinguished urban planning offenses under the Urban Planning Code, it had no legal effect on the separate crime of false declarations. Consequently, the cassation court annulled the acquittal regarding the false declaration charges and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001; The release of a building permit in regularization extinguishes only urban planning offenses and does not produce an extintive effect regarding the crime of false declarations.

Parole chiave

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building permit regularization extintive effect false declarations crime urban planning offenses non-procedural declaration remand for new trial criminal acquittal legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), sottolineando che ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.P.R.
Art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.
Ne consegue l'erroneità della decisione di improcedibilità in relazione a detto reato, che impone, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto, un nuovo esame da parte della Corte d'appello di Campobasso, ai sensi dell'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vittorio Di Iorio, Silvana Trimarchi, Giuseppe Sciarretta e Carmine Pantalone, imputati, tutti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 34 e 44, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Sentenza n. 11254 del 20/10/2017, Rv.272546
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso nel procedimento nei confronti di Di brio Vittorio, nato a Larino il 10/7/1936 Trimarchi Silvana, nata a Roma il 19/7/1957 Sciarretta Giuseppe, nato a Petacciato il 19/3/1953 avverso la sentenza del 30/5/2023 del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 maggio 2023 il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vittorio Di Iorio, Silvana Trimarchi, Giuseppe Sciarretta e Carmine Pantalone, imputati, tutti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 34 e 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2011, 146 e 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. (capo A della rubrica), e, solamente Di Iorio, Trimarchi e Sciarretta, anche del reato di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. 445/2000 (per aver reso false dichiarazioni nelle certificazioni presentate per il rilascio della agibilità; capo B della rubrica, commesso il 26/9/2018), a seguito di intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla dichiarazione di improcedibilità del reato di falso, in relazione al quale l'intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non ha prodotto né può produrre alcun effetto estintivo.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), sottolineando che ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 "Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e che tale previsione si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dalla normativa edilizia in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di Larino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e del parere di compatibilità paesaggistica. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 "Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", per cui la previsione normativa si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dalla normativa edilizia in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso (Sez. 7, Sentenza n. 11254 del 20/10/2017, Rv.272546), ma non può, evidentemente, spiegare alcun effetto in relazione al reato di falso, di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. e 76, comma 1, d.P.R. 445/2000 (contestato a Di brio, Trimarchi e Sciarretta per aver reso false dichiarazioni nelle certificazioni presentate per il rilascio del certificato di agibilità; capo B della rubrica, commesso il 26/9/2018), non essendo ciò previsto da alcuna disposizione e non spiegando alcun effetto riguardo alla configurabilità di tale reato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e del parere di compatibilità paesaggistica.

Nella motivazione della sentenza impugnata nulla è stato specificato sul punto, se non la produzione da parte della difesa della determinazione amministrativa di ritiro dell'atto di annullamento del permesso di costruire in sanatoria, di cui non è stata spiegata l'incidenza sul reato di falso di cui al capo b), che non è allo stato dato di rilevare. Ne consegue l'erroneità della decisione di improcedibilità in relazione a detto reato, che impone, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto, un nuovo esame da parte della Corte d'appello di Campobasso, ai sensi dell'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d