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Sentenza — n. 29716/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29716/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati avverso la sentenza del 19 febbraio 2020 del Tribunale di Torino, con la quale Cristina De Riso e Dino Scotti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5 della rubrica, commesso nel 2012 e nel 2013) e Fabio Scotti era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6 della rubrica, commesso nel 2013) e anche del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 7 della rubrica, commesso il 30/12/2014), ha ridotto la pena inflitta a Cristina De Riso a un anno e un mese di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29716/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Torino aveva assolto De Francesco dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarando tuttavia il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 8 anche se non era stato individuato il beneficiario della emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, benché le fatture fossero tutte state emesse nei confronti della Solver Enterprise S.r.l. e la contestazione avesse a oggetto dette fatture, cosicché l'affermazione di responsabilità risultava difforme dalla contestazione e adottata in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite spese giustificate dall'uso commerciale violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Fabio Scotti, per il tramite dell'Avvocato Mauro Molinengo, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato anch'egli la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore del
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Scotti Dino, nato a Castellammare di Stabia il 30/3/1984 Scotti Fabio, nato a Napoli il 20/8/1980 De Riso Cristina, nata a Castellammare di Stabia 1'8/6/1985 avverso la sentenza del 14/4/2023 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati avverso la sentenza del 19 febbraio 2020 del Tribunale di Torino, con la quale Cristina De Riso e Dino Scotti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5 della rubrica, commesso nel 2012 e nel 2013) e Fabio Scotti era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6 della rubrica, commesso nel 2013) e anche del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 7 della rubrica, commesso il 30/12/2014), ha ridotto la pena inflitta a Cristina De Riso a un anno e un mese di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione Dino Scotti e Cristina De Riso, mediante l'Avvocato Alberto Marcheselli, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Ha esposto che la contestazione di cui al capo 5) era relativa alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, per la vendita di rifiuti ferrosi da parte della MMFR Rottami Ferrosi alla Solver Enterprise S.r.l., ma l'istruttoria aveva consentito di accertare che le operazioni economiche sottostanti dette fatture erano, in realtà, state realizzate (perché la Solver aveva effettivamente ricevuto ingenti quantità di rottami ferrosi, consegnati da dipendenti e collaboratori della MMFR e provenienti dai magazzini e capannoni della MMFR, e l'amministratore della Solver e Dino Scotti avevano discusso abitualmente di prezzi e quantità di materiali da acquistare e vendere), cosicché era stato ritenuto che i ricorrenti fossero degli intermediari rispetto ai reali venditori, rimasti ignoti, per cui la contestazione di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti posta in essere per consentire l'evasione della Solver era stata mutata nella emissione di fatture relative a operazioni inesistenti allo scopo di favorire l'evasione da parte del vero fornitore della Solver, rimasto ignoto.

Tale modificazione aveva determinato la violazione del diritto di difesa degli imputati, in quanto dall'accusa di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Solver per consentirle l'evasione, da cui si erano difesi adducendo prove dei rapporti intercorsi tra la MMFR e la Solver, imprevedibilmente erano stati condannati per essere stati lo schermo di altri fornitori, condotta dalla quale non avevano avuto modo di difendersi. cst;2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 a causa della insufficiente considerazione della effettività delle forniture di rottami e materiali ferrosi da parte della MMFR.

Ha sottolineato che dall'istruttoria era emerso che la MMFR disponeva di magazzini, aveva dipendenti e autisti, camion e mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto dei materiali ferrosi; che era titolare delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di tali materiali; che vendeva anche a clienti diversi dalla Solver a prezzi di mercato; che l'amministratore di fatto della MMFR (Dino Scotti) discuteva abitualmente di prezzi e quantità con l'amministratore della acquirente Solver; che i prezzi corrisposti dalla Solver alla MMFR risultavano in linea con quelli di mercato.

Tale complesso di circostanze dimostrerebbe che la MMFR esercitava l'attività di collettore di materiali ferrosi da soggetti occasionali e non professionali, provvedendo a raccogliere tali materiali, selezionarli, suddividerli per categorie e caratteristiche merceologiche, raccogliere gli ordini dei clienti e venderli e trasportarli a imprese dedite alla trasformazione di tali materiali, tra cui, in modo preponderante, la Solver. Gli altri aspetti emersi dall'istruttoria (omesso versamento delle imposte dovute dalla MMFR nonostante la presentazione delle relative dichiarazioni; indisponibilità della documentazione fiscale della medesima MMFR; mancanza di esperienza nel settore della De Riso, preposta a funzioni amministrative; modestia del prezzo pagato per il capannone di stoccaggio; irrilevanza della, peraltro non dimostrata, evasione d'imposta dei fornitori dei rottami ferrosi; irrilevanza dei bonifici e prelevamenti in contanti successivamente alle rimesse sui conti della MMFR e anche dei pagamenti in contanti dei fornitori dei rottami), non escludevano affatto l'effettività dell'attività svolta dalla MMFR, essendo irrilevanti, quanto alla realtà delle forniture dalla MMFR alla Solver, gli inadempimenti fiscali della MMFR e anche quelli, ipotetici, dei fornitori di quest'ultima, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto ai ricorrenti. 2.3.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione di legge penale con riferimento all'elemento soggettivo del reato, non essendo stato considerato, anche in questa prospettiva, che le fatture oggetto della contestazione riguardavano operazioni reali, essendo stata desunta la consapevolezza dei ricorrenti della falsità delle fatture unicamente dal loro coinvolgimento nella gestione dell'impresa, da cui non potrebbe trarsi la volontà di operare al fine di consentire a terzi di evadere le imposte tramite false fatture. 2.4.

Infine, con un quarto motivo, ha denunciato l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa della mancata o insufficiente considerazione di una pluralità di elementi indicativi della operatività della MMFR e anche della effettività delle prestazioni 3 L 0-12 indicate nelle fatture oggetto della contestazione, costituiti dalla disponibilità di magazzini, camion e mezzi di trasporto, nonché di autisti e dipendenti; dalla titolarità delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività di commercio e trasporto di materiali ferrosi, che venivano venduti anche a clienti diversi dalla Solver, a prezzi di mercato, di cui Scotti discuteva abitualmente con l'amministratore della Solver e altri; dalla effettiva consegna dei materiali ferrosi e dalla reale corresponsione del relativo prezzo.

Si lamenta anche l'indebita e illogica valorizzazione di aspetti emersi dall'istruttoria e già sottolineati con il secondo motivo, costituiti dalla irrilevanza, nella prospettiva della configurabilità di detto reato, dell'omesso versamento delle imposte dovute dalla MMFR nonostante la presentazione delle relative dichiarazioni; dall'indisponibilità della documentazione fiscale della medesima MMF; dalla mancanza di esperienza nel settore della De Riso, preposta a funzioni amministrative, essendo affidate a Scotti quelle commerciali; dalla modestia del prezzo pagato per il capannone di stoccaggio; dalla irrilevanza della, peraltro non dimostrata, evasione d'imposta dei fornitori dei rottami ferrosi; dalla irrilevanza dei bonifici e prelevamenti in contanti successivamente alle rimesse sui conti della MMFR e anche dei pagamenti in contanti dei fornitori dei rottami. 2.5.

Con memoria del 26/4/2024 è stata ribadita la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.

3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Fabio Scotti, per il tramite dell'Avvocato Mauro Molinengo, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato anch'egli la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Ha esposto che la contestazione riguardava l'emissione, nell'anno d'imposta 2013 e in concorso con Dora Conte, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Solver Enterprise S.r.l., amministrata da Mario De Francesco (al quale era stata contestata la commissione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere utilizzato a fine di evasione tali fatture), onde consentirle di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un ammontare di euro 1.892.000,00.

Il Tribunale di Torino aveva assolto De Francesco dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarando tuttavia il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 8 anche se non era stato individuato il beneficiario della emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, benché le fatture fossero tutte state emesse nei confronti della Solver Enterprise S.r.l. e la contestazione avesse a oggetto dette fatture, cosicché l'affermazione di responsabilità risultava difforme dalla contestazione e adottata in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Deve, preliminarmente, essere disattesa l'istanza di rinvio per impedimento avanzata dal difensore di Fabio Scotti, l'Avvocato Mauro Molinengo, con atto pervenuto il 14 maggio 2024, fondata su un concomitante impegno, costituito dalla necessità di assistere Candido Sica innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova nell'udienza del 16 maggio 2024 ore 9, trattandosi di soggetto detenuto e non essendo possibile la sostituzione con altro difensore, trattandosi di richiesta generica e, soprattutto, intempestiva. La fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova risale, infatti, al 22 febbraio 2024 e quella dell'udienza di discussione innanzi a questa Corte è stata comunicata al medesimo Avvocato Mauro Molinengo in data 28 febbraio 2024, cosicché lo stesso avrebbe ben più tempestivamente potuto rappresentare l'esistenza di tale impedimento, conseguente alla contemporaneità delle udienze, onde consentire il differimento di una delle due.

L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01; v. anche Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109 - 01, e Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 - 01). Nel caso in esame il difensore di Fabio Scotti non ha rappresentato //' tempestivamente l'impedimento, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare; non ha indicato le ragioni che rendono essenziale la sua partecipazione nel procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di Genova (non essendo sufficiente, in relazione a procedimento di sorveglianza, il generico riferimento al mero stato di detenzione dell'assistito); non ha rappresentato l'assenza in tale procedimento di altro codifensore.

Ne consegue che quanto esposto nella richiesta di differimento dell'udienza non è sufficiente a consentire di ravvisare un legittimo impedimento di detto difensore, con la conseguenza che la suddetta richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere disattesa, essendo priva dei requisiti richiesti per poter ravvisare l'esistenza di un legittimo impedimento.2. Ciò premesso rileva il Collegio che entrambi i ricorsi sono inammissibili.

3. Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e anche delle censure formulate con entrambi i ricorsi, che sia il capo 5) della rubrica, contestato a Dino Scotti e Cristina De Riso, sia il capo 6), contestato a Fabio Scotti in concorso con Dora Conte, fanno riferimento alla emissione di fatture relative a operazioni inesistenti (elencate analiticamente nelle imputazioni) nei confronti della Solver Enterprise S.r.l. "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto". Il Tribunale di Torino, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria e tenendo conto dei rapporti intercorsi tra gli imputati e Mario De Francesco, amministratore della Solver Enterprise S.r.l., utilizzatrice delle fatture, e della inadeguatezza strutturale e operativa delle varie emittenti (GEFER, Emporio Rottami e MMFR), ha ritenuto provata l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti, finalizzata a consentire l'evasione delle imposte dirette e indirette agli effettivi fornitori occulti dei materiali ferrosi acquistati dalla Solver, sottolineando la genesi e la inadeguatezza strutturale della Emporio Rottami, amministrata di diritto da Dora Conte e di fatto dal figlio Fabio Scotti, la mancanza della contabilità di tale ditta, la sua inadeguatezza strutturale (non essendo emersi indici dello svolgimento di alcuna attività nel capannone di Trana nella disponibilità di tale impresa, privo di utenze per l'erogazione di servizi) e i prelevamenti di contanti effettuati dai conti di detta impresa immediatamente dopo la ricezione dei pagamenti da parte della Solver; quanto alla MMFR sono stati sottolineati la mancanza della contabilità anche di tale impresa, dichiarata smarrita e mai denunciata, i prelevamenti dai conti della ditta subito dopo la ricezione dei pagamenti dalla Solver, l'assenza di elementi dimostrativi dell'effettivo svolgimento di attività e di utilizzo del capannone in Nichelino di cui la MMFR aveva la disponibilità.

La Corte d'appello di Torino, nel provvedere sulle doglianze degli imputati, sostanzialmente riprodotte senza significativi elementi di novità con entrambi i ricorsi per cassazione, ha, anzitutto, escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in considerazione del carattere di soggetti interposti della Emporio Rottami e della MMFR (entrambe cessionarie di rami d'azienda da parte di soggetti operanti nel medesimo mercato dei rottami metallici con contratti generici e a prezzi eccessivamente bassi rispetto al valore reale; amministrate di diritto da persone inesperte, sia di attività di impresa, sia dello specifico settore merceologico; amministrate di fatto da soggetti legati da vincoli di parentela con i titolari formali; prive di struttura operativa effettiva, per i locali non adeguati e l'assenza di personale), sottolineando la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'emissione di fatture prevalentemente nei confronti della Solver (salvo che per la MMFR, che risultava avere dei dipendenti, aveva emesso fatture anche nei confronti di altri soggetti e aveva presentato la dichiarazione dei redditi), lo smarrimento, in assenza di denunce, della documentazione fiscale, e l'emissione di fatture da considerare soggettivamente inesistenti nei confronti della Solver, in quanto relative a cessioni effettuate da terzi di materiale ferroso, a prezzi inferiori, onde consentire ai cedenti di evadere le relative imposte: la Corte territoriale ha pertanto escluso, alla luce di tale complesso di elementi, che tale accertamento avesse determinato una modificazione del fatto contestato.

4. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso congiuntamente proposto da Dino Scotti e Cristina De Riso è manifestamente infondato. 4.1. Il primo motivo, mediante il qual è stata eccepita la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata "sostituita" l'originaria imputazione (di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Solver Enterprise S.r.l.) con la contestazione di aver fatto da schermo alle forniture a favore della Solver da parte di altri soggetti, non identificati, è manifestamente infondato.

Va, in premessa, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr.

Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946). Nel caso in esame la contestazione mossa a Dino Scotti e Cristina De Riso riguardava l'emissione di fatture, tutte dettagliatamente e analiticamente indicate nella imputazione, nei confronti della Solver Enterprise S.r.l. al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. ,0-12 I ricorrenti prospettano una difformità tra contestazione e decisione a causa della assoluzione dell'amministratore della Solver, Mario De Francesco, dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestatogli al capo 1).

Ciò, però, non ha determinato alcun mutamento del fatto contestato ai ricorrenti, essendo stato ritenuto, concordemente, dai giudici di merito, che le operazioni commerciali di vendita di rottami e materiali ferrosi sottostanti le fatture emesse dalla MMFR (e anche dalla Emporio Rottami) indicate nella imputazione non fossero, in realtà, state concluse tra tale ditta (e la Emporio Rottami) e la Solver, ma tra quest'ultima e terzi e che l'emissione delle fatture da parte della MMFR (e della Emporio Rottami) fosse strumentale a consentire agli effettivi cedenti dei rottami e materiali ferrosi di evadere le imposte.

La condotta contestata è rimasta, dunque, inalterata, sia sul piano materiale, sia nella sua finalità, non essendo stato contestato che le fatture emesse dalla MMFR (e anche dalla Emporio Rottami) avessero la finalità di consentire alla Solver di evadere le imposte, essendo strumentali alla evasione fiscali da parte di soggetti terzi (i reali fornitori dei rottami e materiali ferrosi). Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, non essendovi stato alcun mutamento della condotta contestata, neppure quanto alla sua direzione finalistica, rispetto a quella ritenuta nelle sentenze di merito, e risultando irrilevante, sul punto, l'assoluzione di De Francesco dal delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (fondata sulla assenza di vantaggi per la sua impresa dalla utilizzazione di dette fatture e sulla mancanza di prova della sua consapevolezza del fine di evasione che aveva animato i fornitori dei rottami e materiali ferrosi). 4.2.

Il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, stante la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze con essi formulate, mediante le quali è stata censurata l'affermazione della configurabilità del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto ai ricorrenti al capo 5), affermazione alla quale i giudici di merito sarebbero pervenuti non valutando adeguatamente le risultanze probatorie, da cui emergerebbe l'effettività delle prestazioni oggetto delle fatture emesse dalla MMFR amministrata dai ricorrenti nei confronti della Solver Enterprise S.r.l., sono inammissibili.

Mediante tali censure, infatti, i ricorrenti propongono, attraverso la deduzione di una violazione di legge penale, una non consentita rivisitazione e riconsiderazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di escludere la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla MMFR da essi amministrata. Tale fittizietà, come già osservato, è stata ribadita dalla Corte d'appello di Torino considerando, in modo non manifestamente illogico, una pluralità di elementi ritenuti univocamente dimostrativi della veste di "schermo" della MMFR, priva di documentazione contabile (dichiarata smarrita in assenza di denuncia); 8 a l; priva anche di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, oltre agli automezzi presenti nel capannone di Nichelino di cui aveva la disponibilità (come, ad esempio, strumenti per il carico e lo scarico dei rottami e materiali ferrosi, per la loro separazione, selezione e stoccaggio); sorta a seguito della cessione di un ramo d'azienda della Eurometal a un prezzo particolarmente modesto e senza l'indicazione di beni aziendali; dai cui conti bancari venivano immediatamente eseguiti prelievi di denaro non appena ricevuti i bonifici di pagamento dalla Solver; amministrata di fatto da un soggetto, la De Riso, giovane e priva di specifica esperienza nel settore merceologico di operatività della MMFR.

Si tratta di considerazioni idonee a giustificare l'affermazione del carattere di soggetto schermo della MMFR nei rapporti con la Solver, essendo stati indicati i plurimi elementi ritenuti in modo logico dimostrativi della fittizietà soggettiva delle fatture emesse da tale ditta nei confronti della Solver, risultando, sul punto, assai significativi i prelievi in contanti immediatamente successivi alla ricezione dei bonifici di pagamento da parte della Solver, indicativi, sulla base di nozioni di comune esperienza correttamente applicate dai giudici di merito, della fittizietà delle transazioni commerciali concluse tra tale società e la MMFR.

Le censure mosse dai ricorrenti con il secondo e il quarto motivo, oltre a non tenere conto di tutti gli aspetti di fatto sottolineati nelle sentenze di merito, tra cui la mancanza di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, pur sempre necessari anche per l'attività di acquisto e rivendita di rottami e materiali ferrosi, e i suddetti prelievi di denaro dai conti della MMFR, propongono una rivisitazione e una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica, né fondata sul travisamento dei dati probatori, e non è, quindi, suscettibile di una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o di una diversa ricostruzione storica dei fatti, o di un diverso giudizio Ì\ di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle censure fatte valere con il secondo e il quarto motivo di ricorso. 4.3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte a proposito del terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto, anche a questo proposito, i ricorrenti censurano, peraltro in 9 au modo generico, la ricostruzione della vicenda, dalla quale i giudici di merito hanno ricavato la sussistenza dell'elemento psicologico, desunto, in modo non manifestamente illogico, dal ruolo attivo svolto da entrambi gli imputati, in quanto Scotti intratteneva i rapporti commerciali con la Solver (ossia con De Francesco) e la De Riso, per quanto non esperta dello specifico settore merceologico di attività, era comunque pienamente inserita nella gestione amministrativa, in quanto emetteva le fatture, conferiva incarico agli intermediari per le dichiarazioni fiscali ed eseguiva in prima persona i prelievi dai conti correnti bancari: si tratta di considerazioni idonee a giustificare, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emergendo, dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, la strumentalità della condotta dei ricorrenti a consentire l'evasione di terzi e la loro piena consapevolezza di tale direzione finalistica delle loro azioni, cosicché anche su questo punto le censure dei ricorrenti risultano manifestamente infondate, essendo nuovamente volte a conseguire una rivalutazione delle risultanze istruttorie, questa volta nella prospettiva della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato ai ricorrenti.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Scotti, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., a causa della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, oltre che generico, per le medesime ragioni già esposte al par. 4.1. a proposito dell'analogo motivo di ricorso presentato da Dino Scotti e Cristina De Riso, in quanto anche il capo 6), addebitato a Fabio Scotti, riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Emporio Rottami nei confronti della Solver Enterprise allo scopo di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non alla Solver ma ai terzi fornitori di detti materiali, come ritenuto nelle sentenze di primo e secondo grado.

6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili a cagione della manifesta infondatezza delle censure alle quali sono stati affidati. L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, 10 L at:

Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore del