Sentenza — n. 29586/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. 2.Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere -quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01 ; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l’automatica inammissibilità dell’odierno profilo di censura, in cui, sotto l’ombrello della violazione di legge, di fatto attacca la (sussistente) motivazione del provvedimento, il cui contenuto, peraltro, riporta anche all’interno dell’atto di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29586/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere -quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01 ; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l’automatica inammissibilità dell’odierno profilo di censura, in cui, sotto l’ombrello della violazione di legge, di fatto attacca la (sussistente) motivazione del provvedimento, il cui contenuto, peraltro, riporta anche all’interno dell’atto di impugnazione.
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unciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Bellotto Mirco, nato a Venezia il 03/11/1950, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Venezia in data 16/02/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/02/2024 , il Tribunale della libertà di Venezia rigetta va la richiesta di riesame proposta da Mirco Bellotto avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica di Venezia in data 31 gennaio 2024, avente ad oggetto 50 bustine di Kamagra e 94 bustine di Sildenafil per la violazione degli articoli 55 e 147 d. lgs. 219/2006.
2. Avverso l’ordinanza il Bellotto propone ricorso per cassazione.Con il primo e unico motivodeduce violazione degli artt. 2, 55, 147 d. lgs. 219/2006, 12 preleggi. Evidenzia come il Tribunale del riesame, pur prendendo atto della circostanza che la legge in esame punisce le attività svolte da “strutture aziendali”, tuttavia ritiene il ricorrente responsabile del reato ai sensi del comma 2 dell’articolo 147 in questione che sanziona “chiunque mette in commercio” senza autorizzazione le specialità medicinali, alla luce del quantitativo rinvenuto in possesso dell’indagato e dell’assenza di prescrizione medica in capo allo stesso. Sottolinea invece il Bellotto che tale quantitativo (144 bustine) costituisce una scorta personale per almeno sei mesi, e che da tale dato non è possibile inferire la destinazione al commercio.
3. In data 5 luglio 2024 l’Avv. Michele Maturi, per l’imputato, depositava note di replica in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 2.Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere -quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01 ; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l’automatica inammissibilità dell’odierno profilo di censura, in cui, sotto l’ombrello della violazione di legge, di fatto attacca la (sussistente) motivazione del provvedimento, il cui contenuto, peraltro, riporta anche all’interno dell’atto di impugnazione.
3. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
4. Lapresente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Cortedi cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1