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Ordinanza — n. 29585/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as opposition, ordering transmission to execution judge under Art. 676 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the cassation appeal filed by Bevilacqua Pellegrino against the Tribunal of Lagonegro's refusal to declare the fine extinguished. The appellant argued that the five-year limitation period had expired, but the court held the appeal was procedurally an opposition rather than a cassation. Consequently, the case was remitted to the execution judge for a new review under the opposition procedure.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 676, comma 1 c.p.p.: When a judgment of execution declares the extinction of a penalty, the remedy against it is opposition, not cassation, to preserve the execution judge's full review power.

Parole chiave

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opposizione procedurale giudice dell'esecuzione decadenza pena pecuniaria art. 676 c.p.p. rivalutazione provvedimento opposizione violazione delle norme procedurali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 172 c.p.
Art. 173 c.p.
Con ordinanza 27/12/2023, il Tribunale di Lagonegro rigettava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro con cui si chiedeva la declaratoria di estinzione per decorso del tempo ex art. 173 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 667, comma 4 c.p.p.
pen., in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato e/o della pena,il giudice dell’esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod.
Art. 676, comma 1 c.p.p.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod.
articolo 173 cod. pen
In ogni caso, poiché la notifica della cartella esattoriale è avvenuta nel 2017, sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di cui all’articolo 173 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002
(Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep.
Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996
223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv.
Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994
204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv.
Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020
In tal caso, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi Foti, Rv.
Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015
278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, La Torre, Rv.
Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007
263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv.
Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Sulricorso presentat o da Bevilacqua Pellegrino, nato a Torre Annunziata il 03/09/1960 avverso l’ordinanza del Tribunale di Lagonegro in data 27/12/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Raffaele Gargiulo, che ha concluso perla qualificazione del l ’ impugnazione come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro. RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1.

Con ordinanza 27/12/2023, il Tribunale di Lagonegro rigettava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro con cui si chiedeva la declaratoria di estinzione per decorso del tempo ex art. 173 cod. p en . della pena pecuniaria dell ’ ammenda di euro 2.000,00,inflitta a Pellegrino Bevilacqua con sentenza di condanna n. 318 / 2011 , emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 08/11/2011, irr.13/11/2012.2. Avverso l’ordinanza il Bevilacqua propone ricorso per cassazione. Con il primo e unico motivodeduce violazione degli artt. 172 e 173 c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.

e) c.p.p.. Evidenzia come il recupero crediti non si è realizzato in quanto si è trattato di un mero tentativo di attivare laprocedura di riscossione. In ogni caso, poiché la notifica della cartella esattoriale è avvenuta nel 2017, sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di cui all’articolo 173 cod. pen.. 3.Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi degli articoli667, comma 4 e 676 cod. proc. pen.. Ed infatti, ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato e/o della pena,il giudice dell’esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod, proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis , Corte Cost., sent. n. 74 del 2022).

In tal caso, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi Foti, Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, La Torre, Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l’interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023 , Rascunà, n.m.).

L’ordinanza impugnata va, pertanto, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorsocome opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lagonegro ai sensi dell’articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.. Così d