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Sentenza — n. 29362/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29362/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 31 ottobre 2023, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna dell'8 giugno 2023 - con la quale costui era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - perché privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. In punto di diritto, occorre precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello, espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze consumo di canapa sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere c:he "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paladino Michele, nato a Santa Croce di Magliano il 07/12/1974 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna dell'8 giugno 2023 - con la quale costui era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - perché privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), in relazione agli artt. 581 e 591, comma 1, lettera c) , cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto aspecifici, sul piano estrinseco, i motivi di impugnazione proposti con l'atto di appello. Contrariamente a quanto rilevato dai giudici di merito, sostiene il ricorrente che le doglianze mosse con l'atto di gravame sarebbero specifiche, mirate e puntuali, allorché dirette a contestare: in primo luogo, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, mediante la prova della diversa destinazione per uso personale della cocaina sulla base del rinvenimento, nel suo portafogli, di 5,4 grammi dello stesso stupefacente, contenuti in un solo involucro di cellophane, e del ritrovamento, all'interno del mobile della credenza della cucina, di un piatto con la rimanenza di alcune strisce della stessa sostanza; in secondo luogo, l'eccessività della pena irrogata, disancorata dal minimo edittale previsto per il reato più grave e non mitigata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, in sede di interrogatorio, all'udienza di convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In punto di diritto, occorre precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello, espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Ne consegue che ad uno standard di determinatezza intrinseca - enucleabile nella necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi - viene ad affiancarsi un ulteriore profilo di determinatezza estrinseca, riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure; e l'ammissibilità dell'impugnazione viene ad essere correlata alla sufficiente argomentazione del motivo e all'esplicito collegamento del medesimo alla specifica parte della sentenza che si intende impugnare.

Cosicché i motivi di appello, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di 70k. delimitare con precisione l'oggetto del gravame e di evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (ex multis, Sez. 4, n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Paladino, infatti, è stata correttamente ancorata alla genericità dei motivi, per non essere state specificamente dedotte le ragioni per le quali la sostanza stupefacente illecitamente detenuta dall'imputato avrebbe dovuto ritenersi destinata all'uso personale e non a fini di spaccio, non essendo stati considerati criticamente i passaggi motivazionali rilevanti della sentenza di primo grado.

L'atto di appello, del resto, si è limitato al solo riferimento al quantitativo di stupefacente rinvenuto nel portafogli dell'imputato e al ritrovamento di un piatto su cui sarebbero state rinvenute tracce di sostanza del tipo cocaina, omettendo di confrontarsi con le ulteriori circostanze valorizzate dai giudici di merito concernenti il ritrovamento, unitamente al materiale per il confezionamento, di altre 6 dosi di stupefacente, suddivise in 6 rispettivi involucri e custodite in luoghi differenti, quali l'abitazione ed il negozio di ortofrutta del ricorrente.

Allo stesso modo, nell'invocare una pena più mite, l'atto di gravame ha omesso di confrontarsi, non solo con la circostanza che il giudice di primo grado ha espressamente tenuto conto del comportamento collaborativo dell'imputato, ma anche con la presenza di precedenti specifici a carico del ricorrente. La richiesta, poi, di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in realtà già riconosciute e ritenute equivalenti alla contestata recidiva, conferma la natura generica ed assertiva dell'impugnazione. Del tutto generica risulta, peraltro, la formulazione dell'unico motivo di ricorso proposto in Cassazione, la quale, in effetti, non consente di comprendere quali fossero stati i motivi concretamente dedotti nell'atto di appello, posto che la descrizione di questi fornita dalla parte fa riferimento a motivi effettivamente aspecifici.

2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere c:he "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C