Sentenza — n. 29094/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 27/02/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 14/06/2018, dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di VISANI Gabriele, in relazione al reato di cui all'art. 6-ter I. n. 401 del 1989, a lui ascritto in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 29094/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di tale percorso argomentativo, ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, secondo cui la motivazione del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. doveva implicitamente rinvenirsi nelle considerazioni svolte a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce del fatto che tale diniego era stato essenzialmente motivato con il fatto che il VISANI aveva viaggiato con il pluripregiudicato MARIANI (cfr. pag. 6, cit.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VISANI Gabriele, nato a Forlì il 21/10/1975 avverso la sentenza emessa in data 27/02/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Riccardo Luzi, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/02/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 14/06/2018, dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di VISANI Gabriele, in relazione al reato di cui all'art. 6-ter I. n. 401 del 1989, a lui ascritto in concorso.
2. Ricorre per cassazione il VISANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante quest'ultima fosse stata compiutamente argomentata e condivisa, tra l'altro, dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la motivazione del diniego doveva implicitamente ricavarsi da quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità del fatto, e dalle considerazioni svolte in punto di esclusione delle attenuanti generiche.
4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha totalmente omesso di pronunciarsi. Anche a voler prescindere dalla condivisione di tale richiesta da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, va evidenziato, sulla scorta della motivazione della Corte territoriale: che a carico del VISANI è stata accertata la presenza, nel bagagliaio dell'auto, di tre tubi di plastica di lunghezza intorno al metro, ritenuti idonei a costituire l'asta di altrettante bandiere (materiale analogo a quello in possesso del coimputato GRANDI, prosciolto perché in possesso anche di stoffa e tessuto: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che il ricorrente si stava recando allo stadio senza portare con sé le predette aste (cfr. pag. 4); che era risultata "pacifica", in capo al coimputato MARIANI, la proprietà del manganello sequestrato (cfr. pag. 5, cit.); che il VISANI aveva avuto un atteggiamento collaborativo (valorizzato per il solo trattamento sanzionatorio: cfr. pag. 6).
Alla luce di tale percorso argomentativo, ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la tesi sostenuta dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, secondo cui la motivazione del rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. doveva implicitamente rinvenirsi nelle considerazioni svolte a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce del fatto che tale diniego era stato essenzialmente motivato con il fatto che il VISANI aveva viaggiato con il pluripregiudicato MARIANI (cfr. pag. 6, cit.).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna. Aa
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 17 maggio 2024 Il Co