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Sentenza — n. 29091/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29091/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativo all'anno 2011 di cui al capo A, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 16/11/2020, nei confronti di CRECCA Fabio in relazione anche all'altra imputazione ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestata al capo B per l'annualità 2012 (il Tribunale aveva invece assolto il CRECCA dal reato di cui l• all'art. 10 del predetto d.lgs., contestato al capo C della rubrica, per insussistenza del fatto).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29091/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione, attribuendo rilievo assorbente alla fondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo.

Parole chiave

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rettificazione della decisione revoca dell'annullamento errore nella commisurazione della pena annullamento del lodo arbitrale errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CRECCA Fabio, nato a Policoro il 07/09/1983 avverso la sentenza emessa in data 12/07/2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato continuato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativo all'anno 2011 di cui al capo A, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 16/11/2020, nei confronti di CRECCA Fabio in relazione anche all'altra imputazione ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, contestata al capo B per l'annualità 2012 (il Tribunale aveva invece assolto il CRECCA dal reato di cui l• all'art. 10 del predetto d.lgs., contestato al capo C della rubrica, per insussistenza del fatto).

2. Ricorre per cassazione il CRECCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa conseguente alla notifica al CRECCA (presso il difensore domiciliatario) di un decreto di citazione a giudizio in appello recante - in stampatello e in caratteri più grandi rispetto al resto - la dicitura "AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE". Si deduce che tale precisazione aveva determinato la scelta dell'imputato di non comparire personalmente e di non difendersi attivamente (non comportando una declaratoria di prescrizione conseguenze negative, in assenza di costituzioni di parte civile). 2.2. Violazione di legge con riferimento al calcolo della prescrizione. Si deduce l'erroneità del computo di sessantatre giorni (dal 09/03/2020 al 11/05/2020 dal momento che il Tribunale, all'udienza del 14/11/2019, aveva rinviato la causa al 10/04/2020: dovevano pertanto essere computati i soli ventitre giorni compresi tra tale ultima data e 1'11/05/2020).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il residuo reato estinto per intervenuta prescrizione, attribuendo rilievo assorbente alla fondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere anche il residuo reato ascritto al CRECCA ormai estinto per intervenuta prescrizione.

2. E' invero evidente che la irrituale stampigliatura "AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE", contenuta a margine del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha dato luogo ad una informazione fuorviante in ordine all'oggetto del giudizio cui si riferiva la citazione medesima, con conseguente violazione dei diritti di difesa: in particolare, del diritto all'intervento di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. L'odierno ricorrente, infatti, era pienamente autorizzato a ritenere - come dedotto in ricorso - di non essere stato citato per la discussione nel merito della condanna appellata, ma solo per le valutazioni concernenti l'operatività della prescrizione: ciò che non è invece avvenuto, avendo la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del solo reato sub A), mentre la condanna per il residuo reato è stata confermata previa rideterminazione della pena.3.

Quanto fin qui esposto impone di prendere atto dell'intervenuto decorso del termine massimo decennale di prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente quantificati dalla Corte territoriale in 374 giorni (cfr. pag. 5): da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il residuo reato ascritto al CRECCA estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17 maggio 2024