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Sentenza — n. 29084/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29084/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fusco Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18/09/2023, con la quale era stato condannato, alla pena di C 1200 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 5 lett. Deduce due motivi di ricorso: -Violazione di cui agli artt. 157-160 cod.pen. mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza, per essere decorso il termine di prescrizione ordinaria tra la data del decreto di citazione a giudizio e la sentenza di condanna. - Violazione di cui all'art. 163 cod.pen. omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 163 cod.pen, articolo 157 cod.pen, articolo 160 cod.pen, art. 157 cod.pen; Sentenza — n. 29084/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 lett. Deduce due motivi di ricorso: -Violazione di cui agli artt. 157-160 cod.pen. mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza, per essere decorso il termine di prescrizione ordinaria tra la data del decreto di citazione a giudizio e la sentenza di condanna. - Violazione di cui all'art. 163 cod.pen. omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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contraffazione di merci libertà di consumo confisca dei proventi di reato sanzioni pecuniarie ritardo ingiustificato dell'azione penale spreco alimentare

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod.pen
- Violazione di cui all'art. 163 cod.pen.
articolo 157 cod.pen
Invero per il reato di cui all'articolo 5 legge 283 del 1962, il termine di prescrizione ordinaria applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell'articolo 157 cod.pen.
articolo 160 cod.pen
Deve poi altresì rilevarsi che in relazione al disposto dm cui all'articolo 160 cod.pen.
art. 157 cod.pen
Se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti dall'art. 157 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSCO GAETANO nato a CAPUA il 10/01/1992 avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; letta la requisitoria del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le note di replica del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Fusco Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 18/09/2023, con la quale era stato condannato, alla pena di C 1200 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 5 lett.

b) e d) della legge n. 283 del 1962. Fatto commesso il 13/03/2019.

2. Deduce due motivi di ricorso: -Violazione di cui agli artt. 157-160 cod.pen. mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza, per essere decorso il termine di prescrizione ordinaria tra la data del decreto di citazione a giudizio e la sentenza di condanna. - Violazione di cui all'art. 163 cod.pen. omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scril:ta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Invero per il reato di cui all'articolo 5 legge 283 del 1962, il termine di prescrizione ordinaria applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell'articolo 157 cod.pen. è quello di anni quattro, mentre quello massimo è di anni 5. Deve poi altresì rilevarsi che in relazione al disposto dm cui all'articolo 160 cod.pen. la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti dall'art. 157 cod.pen. possono essere prolungati oltre un quarto. Orbene, risulta dal provvedimento impugnato che l'ultimo atto interruttivo è il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 17 maggio 2019, a seguito di opposizione a decreto penale emesso in data 10 aprile 2019, e che da tale ultimo atto interruttivo era decorso il termine di prescrizione ordinario di anni quattro prima della sentenza di condanna intervenuta in data 18 settembre 2023.

2. Poiché, dunque, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, in tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo se entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod.pen., non sia interamente decorso, tra un atto interruttivo e il successivo, il termine ordinario, di cui all'art.157 cod.pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Rv. 277853 - 01; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Rv. 256365 - 01; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Rv. 259583 - 01), nel caso in esame, risulta interamente decorso il termine ordinario, di cui all'art. 157 cod.pen., di anni quattro tra l'ultimo atto interruttivo (17 maggio 2019) e la sentenza impugnata (18 settembre 2023).

Infatti, dal 17 maggio 2019, ultimo atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, alla data della sentenza pronunciata in data 18 settembre 2023, era interamente decorso il termine di cui all'art. 157 cod.pen., anche computato il periodo di sospensione del corso della prescrizione di 64 giorni di sospensione Covid. La prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata (20 luglio 2023) senza che il giudice la dichiarasse. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è est