Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28701/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28701/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

7 LUG. 2524 SENTENZA sul ricorso di Khan MD Hafiz, nato a Habi Ganj (Bangladesh) il 27/05/1999, avverso l'ordinanza in data 23/06/2023 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 517 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28701/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e la motivazione apparente perché non ricorreva l'ipotesi dell'art. 517 cod. pen. (primo motivo) e la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti (secondo motivo).

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci marchi ingannevoli vendita sopra campione difesa contro le pratiche commerciali illecite articolo di marca prodotti identici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 517 cod. pen
474 (come contestato dal PM) o dell'art. 517 cod. pen.
art. 474 cod. pen
Secondo l'indagato, la riproduzione dei segni distintivi degli sponsor precludeva l'applicazione dell'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

7 LUG. 2524 SENTENZA sul ricorso di Khan MD Hafiz, nato a Habi Ganj (Bangladesh) il 27/05/1999, avverso l'ordinanza in data 23/06/2023 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 23 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame dell'indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso il Tribunale di Napoli in data 22 aprile 2023 e avente a oggetto i beni già sottoposti a sequestro d'urgenza dalla polizia giudiziaria il 21 aprile 2023 nell'ambito di un procedimento per il reato dell'art. 648, dell'art. 474 (come contestato dal PM) o dell'art. 517 cod. pen. (come provvisoriamente ritenuto dal Tribunale del riesame) relativo alla vendita di prodotti con i segni distintivi riconducibili alla società Calcio Napoli.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e la motivazione apparente perché non ricorreva l'ipotesi dell'art. 517 cod. pen. (primo motivo) e la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché generico e fattuale. Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti della cognizione sommaria propria di tale fase, che l'indagato esponeva in vendita capi di abbigliamento e gadget riproducenti i colori e i segni distintivi registrati della Società Calcio Napoli e dei suoi sponsor, precedenti e attuali. Secondo l'indagato, la riproduzione dei segni distintivi degli sponsor precludeva l'applicazione dell'art. 474 cod. pen. L'eccezione, riprodotta tal quale nel ricorso per cassazione, è stata analiticamente esaminata dal Tribunale del riesame che, non a caso, ha ipotizzato la tutela concorrente prevista dell'art. 517 cod. pen., relativa ai prodotti con segni mendaci in cui è sufficiente che i nomi, i marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli (amplius, Sez. 3, n. 32388 del 15/09/2020, Weng, Rv. 280284-01).

Il Tribunale del riesame ha poi dato conto con motivazione del pari esaustiva della ricorrenza dei presupposti di legge del decreto di sequestro probatorio. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 19 g