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Sentenza — n. 28695/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28695/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/4/2021, disposto da questa Corte con pronuncia del 17/7/2022, "limitatamente al reato di cui al capo 13 della rubrica", in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. in data 5/10/2020, assolse Calcelmo Costantino dal reato di cui al capo 13 e rideterminò la pena in relazione al delitto contestato al capo 13 bis in mesi sei di reclusione ed € 1032,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 81 comma 2 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28695/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte sostenne che "il riferimento all'assenza di elementi pro reo e all'adeguatezza della pena ai fatti contestati è in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza(...)". Con riferimento all'ulteriore attenuante invocata, si legge nella sentenza: " Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, la «non occasionalità delle condotte e l'esistenza di un giro stabile di acquirenti fidelizzati» risultano essere ragioni valide ed adeguate a sostenere, sul piano motivazionale, il diniego dell'attenuante de qua".

Parole chiave

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alleggerimento della pena remissione della pena attenuazione libera della pena sanzioni penali adeguamento della pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 81 comma 2 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Orbene, venendo al processo in esame, si rileva che: la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Cancelmo Costantino, nato a Piedimonte Matese (CE) il 16/9/1988; avverso la sentenza del 19/9/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; letta le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con rinvio in relazione al secondo motivo di impugnazione, e la memoria di replica inoltrata dal difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/4/2021, disposto da questa Corte con pronuncia del 17/7/2022, "limitatamente al reato di cui al capo 13 della rubrica", in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. in data 5/10/2020, assolse Calcelmo Costantino dal reato di cui al capo 13 e rideterminò la pena in relazione al delitto contestato al capo 13 bis in mesi sei di reclusione ed € 1032,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, l'imputato articolando due motivi di censura. Con il primo, ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art. 624 cod. prot. pen., 62 bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen. sostenendo che la prima sentenza della corte territoriale aveva negato le due attenuanti procedendo a una valutazione unitaria delle condotte ascritte a Calcelmo per cui, a seguito dell'intervenuta assoluzione dal reato contestato al capo 13, la motivazione era "venuta meno", risultando inidonea a giustificare il diniego delle circostanze con riferimento al solo reato per cui era intervenuta condanna.

Ad avviso del ricorrente, infatti, essendosi formato il giudicato solo sull' an del capo 13 bis e non sul quantum della pena, non era ravvisabile alcuna preclusione in quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio doveva essere effettuata "previa la rivalutazione delle predette attenuanti". Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cp. Ha, in proposito, osservato che nel giudizio di rinvio, con le conclusioni scritte inoltrate per l'udienza del 19/9/2023, la difesa aveva invocato l'applicazione della causa di non punibilità in relazione al reato contestato al capo 13 bis, venendo in rilievo "uno spaccio occasionale di una sola cessione di droga leggera ad una sola persona e di quantità imprecisata", ma sulla richiesta la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. La sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/4/2021, confermando la decisione del Tribunale di Santa Maria C.V., ritenne Cancelmo responsabile delle due ipotesi di spaccio ascritte ai capi 13 e 13 bis della rubrica, già qualificate dal giudice di prime cure come ipotesi lievi, procedendo all'unificazione dei delitti ex art. 81 comma 2 cod. pen. La sentenza, alle pagine 30 e 31, espose le ragioni per le quali si riteneva che non potessero trovare accoglimento i motivi di appello relativi all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari:. 131 bis cod. pen. e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Avverso la sentenza propose ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di censura: il primo contestava il giudizio di responsabilità in relazione a entrambi i reati mentre il secondo attingeva il trattamento sanzionatorio censurando il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. In relazione alla prima attenuante, il ricorrente dedusse che i giudici di merito non avevano fornito "una motivazione di diniego nonostante [le circostanze generiche] fossero state invocate con i motivi di appello".

In relazione all'ulteriore circostanza, il ricorso lamentava che la motivazione della corte d'appello era "apparente e omissiva con riferimento alle emergenze processuali", essendo stato Calcelmo chiamato a rispondere di solo due episodi, aventi ad oggetto quantitativi imprecisati di droga. La sentenza rescindente ritenne fondato il primo motivo, relativamente al capo 13, in ordine al quale dispose l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio mentre, con riferimento alle censure relative al trattamento sanzionatorio, ritenne il motivo "generico e manifestamente infondato".

In particolare, in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte sostenne che "il riferimento all'assenza di elementi pro reo e all'adeguatezza della pena ai fatti contestati è in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza(...)". Con riferimento all'ulteriore attenuante invocata, si legge nella sentenza: " Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, la «non occasionalità delle condotte e l'esistenza di un giro stabile di acquirenti fidelizzati» risultano essere ragioni valide ed adeguate a sostenere, sul piano motivazionale, il diniego dell'attenuante de qua".

2. Nel giudizio di rinvio il difensore, con le conclusioni scritte ex art. 23 bis I. 176/2020 chiese l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato ancora sub iudice e, nel caso di accoglimento della richiesta, con riferimento all'ulteriore reato contestato, l'applicazione dell'art. 131 bis cp e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Sostenne, infatti, che "trattandosi di annullamento parziale, non si era formato un giudicato progressivo per cui, in caso di assoluzione dal reato contestato al capo 13, avrebbe dovuto "procedersi a un nuovo giudizio sulle richieste richiamate" e, quindi, tenersi conto del fatto che: la condotta descritta al capo 13 bis era relativa a "un isolato episodio di spaccio modesto e occasionale": l'imputato era gravato da un solo precedente risalente al 2007; non erano state rinvenute somme di denaro nella disponibilità dell'imputato in concomitanza con la cessione.

3. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello assolse l'imputato dal reato contestato al capo 13,ritenne che, in relazione alle attenuanti richieste, "ogni ulteriore valutazione" era preclusa "per essersi sulla precedente statuizione della Corte d'appello formato il giudicato", e rideterminò la pena in mesi sei di reclusione ed C 1032 di multa.

4. Da quanto esposto emerge che il diniego del riconoscimento delle due circostanze sopra indicate costituì uno dei punti della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/4/2021. Essendo stato rigettato il motivo che lo attinse, la sentenza rescindente ha sottratto la questione al potere decisorio del giudice del rinvio. E', infatti, evidente che le valutazioni fondanti il diniego della Quarta Sezione non potevano avere a oggetto il reato contestato al capo 13, in relazione al quale, per effetto dell'annullamento, la responsabilità dell'imputato era ancora da accertare, ma erano relative al capo per il quale la rilevanza penale della condotta, l'attribuibilità della medesima all'imputato e la qualificazione giuridica erano state ormai definite, ossia il delitto contestato al capo 13 bis della rubrica.

Va, ancora, aggiunto, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, che non sussiste un rapporto di connessione essenziale fra il giudizio di responsabilità in ordine al capo 13 e il diniego, per il delitto contestato al capo 13 bis, delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., risultando la motivazione della corte territoriale che aveva superato il vaglio di legittimità incentrata su considerazioni inerenti la cessione integrante il reato.

5. Il motivo d'impugnazione relativo al diniego delle attenuanti è, pertanto, inammissibile in quanto relativo a una questione ormai decisa dalla sentenza rescindente e non necessariamente connessa con la parte annullata (art. 628, comma 2, cod. proc. pen.).

6. Venendo al secondo motivo d'impugnazione, è necessario premettere che l'omissione della motivazione in ordine a un motivo di appello in tanto diventa deducibile in quanto il giudice di legittimità reputi che non sia un motivo manifestamente infondato o altrimenti inammissibile o comunque non concernente un punto decisivo o in ordine al quale sia sussistente una motivazione implicita ricavabile da argomentazioni e da accertamenti incompatibili le censure difensive (Sez. 2, n. 31278 del 15/5/2019, E., rv. 276982; conf. Sez. 3, n. 46197, 26/9/2023, Giaquinto, in motivazione; Sez. 3, n. 46588 del 0:3/10/2019, Bercigli, rv.277281; Sez. 3, n. 10156 del 1/2/2002, Poggi, rv. 221114).

7. Orbene, venendo al processo in esame, si rileva che: la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. costituì uno dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. e venne reiterata nelle conclusioni scritte inoltrate dal difensore il 28/4/2023; la Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, non ha fatto menzione alla richiesta.

8. Non può, però, ignorarsi che il punto della prima sentenza di appello che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ad entrambi i reati per i quali era intervenuta condanna non era stato impugnato con il ricorso per cassazione. Per il principio devolutivo che regola le impugnazioni, pertanto, tale punto della prima sentenza d'appello era divenuto non più controvertibile essendo estraneo alla regiudicanda delimitata dai motivi del ricorso proposti avverso quella sentenza. Giova ricordare che "in mancanza di un motivo d'impugnazione afferente une delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato, il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio" (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000,Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). Nella medesima pronuncia è stato precisato che "il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, c:he, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione" ma discende dalla mancata impugnazione della relativa statuizione della sentenza.

9. La preclusione processuale formatasi in ordine alla decisione di non applicare al reato contestato al capo 13 bis l'art. 131 bis cod. pen., pertanto, rendeva la questione estranea al giudizio di rinvio e, conseguentemente, inammissibile il relativo motivo e irrilevante l'omessa motivazione sulla richiesta da parte del giudice del rinvio.

10. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

11. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa