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Sentenza — n. 28676/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28676/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di Ghabi Faouzi, nato in Tunisia il 18/05/1983, Ghabi Saber, nato in Tunisia il 20/09/1979, avverso la sentenza in data 24/02/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28676/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono manifestamente infondati. La prima eccezione è formulata in termini vaghi e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. :178 cod. proc. pen., della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 7392 del 19/12/2018, dep. 2019, Monterisi, Rv. 275852 - 01).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa abuso di alcol eccezione di illegalità grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
1.Con sentenza in data 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 10 gennaio 2019 del GUP del Tribunale di Como, ha ridotto la pena irrogata a Faouzi Ghabi e a Saber Ghabi per il reato degli art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi di Ghabi Faouzi, nato in Tunisia il 18/05/1983, Ghabi Saber, nato in Tunisia il 20/09/1979, avverso la sentenza in data 24/02/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 10 gennaio 2019 del GUP del Tribunale di Como, ha ridotto la pena irrogata a Faouzi Ghabi e a Saber Ghabi per il reato degli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente acquistato in concorso tra loro e con altro soggetto non ideni:ificato 100 grammi di cocaina.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati per violazione di legge poiché non erano state trascritte le intercettazioni e la relativa inutilizzabilità era eccezione formulabile in ogni stato e grado del processo anche a dispetto della definizione dello stesso con il rito abbreviato (primo motivo), per vizio di motivazione perché la sentenza di secondo grado recava la relatio a quella di primo grado (secondo motivo), per vizio di motivazione in merito all'interpretazione congetturale delle intercettazioni (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. La prima eccezione è formulata in termini vaghi e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa trascrizione delle conversazioni registrate nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non determina alcuna inutilizzabilità dei risultati del mezzo di ricerca della prova, né una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. :178 cod. proc. pen., della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato che si fondi sugli stessi, costituendo la trascrizione effettuata con le forme della perizia la mera trasposizione grafica del contenuto dei dialoghi captati (Sez. 3, n. 7392 del 19/12/2018, dep. 2019, Monterisi, Rv. 275852 - 01).

Nel caso in esame, i ricorrenti, perfettamente consapevoli del materiale probatorio a loro carico, non hanno formalizzato alcuna eccezione in merito alle intercettazioni, all'acquisizione dei tabulati o alle utenze telefoniche, omissione non recuperabile nei successivi gradi di giudizio: in sede di giudizio abbreviato, il giudice, infatti, può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche inl:ercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (tra le molte, Sez. 6, n. 49462 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730-01).

Va infine osservato sul punto che i rtorrenti non hanno preso posizione sulle ulteriori fonti di prova a loro carico e puntualmente indicate nella sentenza di primo grado, cioè l'attività di polizia giudiziaria condotta con gli strumenti investigativi tradizionali, appostamenti, pedinarrienti, accertamenti documentali e/o presso pubblici uffici, consultazioni di banche dati disponibili e la localizzazione con il sistema GPS, per cui, anche sotto questo profilo, la censura è monca perché non supera un'eventuale prova di resistenza. La seconda eccezione è del tutto inconsistente perché si limita a svolgere una critica teorica alla tecnica redazionale della sentenza che invece reca una risposta esauriente ai motivi di appello con revisione critica del compendio probatorio e rinvii puntuali alla sentenza di primo grado, finanche nelle pagine.

La terza eccezione è del pari formulata in termini vaghi e non si confronta con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contenuto delle conversazioni è una questione di fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 gennaio 2