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Sentenza — n. 28668/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Kostrzewa Katarzyna, nata in Polonia il 25/08/1980, avverso la sentenza in data 16/02/2023 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputata la memoria dell'avv. Andrea Micozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché l'eliminazione dell'aggravante a effetto speciale aveva portato alla prescrizione del reato tentato in data anteriore alla sentenza di secondo grado.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale sanzione penale pentito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Kostrzewa Katarzyna, nata in Polonia il 25/08/1980, avverso la sentenza in data 16/02/2023 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputata la memoria dell'avv. Andrea Micozzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 16 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, giudicando in seguito tg annullamento con rinvio pronunciato con sentenza n. 36794 del 07/06/2022 dalla Sezione 4 della Corte di cassazione, in riforma della sentenza in data 10 dicembre 2019 del Tribunale di Venezia, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena inflitta all'imputata a mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 70 di multa, per furto aggravato in concorso, commesso il 20 settembre 2012.

2. L'imputata ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché l'eliminazione dell'aggravante a effetto speciale aveva portato alla prescrizione del reato tentato in data anteriore alla sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. L'imputata è stata condannata per furto aggravato (art, 110, 624 e 625 n.2 cod. pen.) nella forma tentata. La Corte di appello, in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha eliminato la recidiva a effetto speciale ma non ha dichiarato l'estinzione del reato nelle more maturata, sul falso presupposto che si fosse formato un giudicato sulla responsabilità. La giurisprudenza invece in plurime occasioni (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01 e Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801-01) ha osservato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, come avvenuto in questo caso in cui la prescrizione si è maturata al 15 dicembre 2021 (computati 271 giorni di sospensione) e la sentenza della Corte di cassazione è stata pronunciata il 7 giugno 2022.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il Consigliere este