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Sentenza — n. 28666/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Izzo Angelo, nato a Teano il 06/07/1982, avverso la sentenza in data 10/02/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: t 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, così calcolata: pena base, anni 1 di reclusione per il reato del capo A), cioè per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aumentati per la continuazione con il reato del capo B), cioè per la violazione dell'art. 10-bis d.igs. n. 74 del 2000, di mesi 6 di reclusione. La Corte territoriale, nel dichiarare l'estinzione dei reati per l'annualità 2013, ha rideterminato la pena eliminando l'aumento di mesi 6 di reclusione del capo B).

Parole chiave

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debiti fiscali debito insoddisfatto debito pecuniario dazi doganali non pagati dilazione di pagamento ricupero d'imposta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Izzo Angelo, nato a Teano il 06/07/1982, avverso la sentenza in data 10/02/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Angelo Izzo per i reati dell'art. 10-ter e dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 relativi all'annualità 2013 per essere estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per gli stessi reati relativi all'annualità 2014 in anni uno di reclusione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato eccependo la violazione di legge in ordine a trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

t 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, così calcolata: pena base, anni 1 di reclusione per il reato del capo A), cioè per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, aumentati per la continuazione con il reato del capo B), cioè per la violazione dell'art. 10-bis d.igs. n. 74 del 2000, di mesi 6 di reclusione. La Corte territoriale, nel dichiarare l'estinzione dei reati per l'annualità 2013, ha rideterminato la pena eliminando l'aumento di mesi 6 di reclusione del capo B).

Sennonché la prescrizione ha colpito sia una frazione del reato del capo A) che una frazione del capo B), per cui la rideterminazione della pena così come effettuata è immotivata e non coerente con la decisione. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo, cioè sul trattamento sanzionatorio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione di entrambi i reati per prescrizione, maturata al più tardi al 30 giugno 2023. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione dei residui reati per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il Consigliere esten