Sentenza — n. 28524/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13/11/2023, il G.i.p. del Tribunale di Ancona ha convalidato il provvedimento, emesso in data 09/11/2023 dal Questore della stessa città, che - oltre ad imporre per otto anni a ORSETTI Mirko il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura, per quattro anni, nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra dell'ANCONA, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28524/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il G.i.p. aveva adeguatamente motivato su tutti gli aspetti oggetto di censura.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ORSETTI Mirko, nato a Ancona il 15/05/1987 avverso l'ordinanza emessa in data 13/11/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/11/2023, il G.i.p. del Tribunale di Ancona ha convalidato il provvedimento, emesso in data 09/11/2023 dal Questore della stessa città, che - oltre ad imporre per otto anni a ORSETTI Mirko il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura, per quattro anni, nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dalla squadra dell'ANCONA, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore.
2. Ricorre per cassazione l'ORSETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla attuale pericolosità del ricorrente, alla necessità di imporre anche l'obbligo di presentazione nonché all'attribuibilità all'ORSETTI di condotte rilevanti ai sensi della I. n. 401 del 1989. Il difensore evidenzia, in particolare, che il ricorrente era stato destinatario di un DASPO nell'ormai lontano 2017, che nulla era stato motivato in ordine all'obbligo di presentazione e che la condotta addebitata (inveire contro la tifoseria avversaria) non poteva ritenersi rilevante.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il G.i.p. aveva adeguatamente motivato su tutti gli aspetti oggetto di censura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le doglianze difensive, pur formalmente volte a prospettare un vizio di motivazione, si risolvono in realtà nella critica del merito delle valutazioni espresse dal G.i.p., che ha convalidato il provvedimento del Questore tracciando un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede, e rimasto tra l'altro privo di adeguata confutazione nei suoi tratti essenziali. In particolare, con riferimento alle condotte prese in considerazione, il G.i.p. non si è certo limitato a valorizzare il fatto che l'ORSETTI inveisse contro la tifoseria avversaria, come dedotto in ricorso: in realtà, emerge dall'ordinanza impugnata che l'odierno ricorrente era nel gruppo dei tifosi dell'Ancona che si era portato a ridosso del cancello limitrofo a quello della tribuna riservata agli ospiti: cancello che gli operanti erano riusciti a chiudere avvalendosi delle unità cinofile.
In tale contesto, l'ORSETTI (noto agli operanti come tifoso Ultra dell'Ancona) veniva notato inveire con un'asta in mano, continuando ad avvicinarsi alla rifoseria avversaria nonostante i vani inviti a desistere D'altro lato, il riferimento difensivo al DASPO del 2017 trascura di considerare quanto precisato dal G.i.p. in ordine al fatto che il ricorrente, in precedenza, era stato raggiunto da analoghi provvedimenti - sempre in occ:asione di disordini correlati a manifestazioni sportive - in ulteriori quattro occasioni, con provvedimenti emessi dal Questore di Ancona (2002, 2008, 2016) e dal Questore di Perugia (2004).
E 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 maggio 2024