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Sentenza — n. 28497/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28497/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 settembre 202:3, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dall'interessato avverso la sentenza del 24 settembre 2016, della corte di appello di Lecce, irrevocabile il 20 ottobre 2017, con cui si era confermata la condanna in riferimento al reato di cui all'articolo 74, comma due, del d.p.r. numero 309 del 1990 e a reati scopo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28497/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, il Roberto è stato ritenuto colpevole per un reato-fine, mentre la valutazione favorevole degli elementi a suo carico quanto al reato associativo è riferibile esclusivamente alla sua posizione processuale, configurata in termini di non partecipazione a un sodalizio pacificamente ritenuto esistente; non partecipazione del tutto estranea, su un piano logico, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente nell'ambito dello stesso sodalizio e alla commissione da parte dello stesso dei reati-fini. Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto la palese insussistenza del presupposto di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., provvedendo de plano, ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.4.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Griner Filippo, nato a Andria il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 202:3, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dall'interessato avverso la sentenza del 24 settembre 2016, della corte di appello di Lecce, irrevocabile il 20 ottobre 2017, con cui si era confermata la condanna in riferimento al reato di cui all'articolo 74, comma due, del d.p.r. numero 309 del 1990 e a reati scopo.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione. Si sostiene che l'accertata partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti si pene in contrasto con l'assoluzione del coimputato Roberto Savino per lo stesso reato, per non aver commesso il fatto. Tale assoluzione sarebbe la conseguenza di una diversa ricostruzione dei fatti storici su cui le pronunce si fondano e avrebbe richiesto un confronto tra le due posizioni, non effettuato dal provvedimento impugnato. La difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero, con la quale, insistendo in quanto già dedotto, prospetta la nullità dell'ordinanza impugnata perché emessa in mancanza di contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, giacché, dalla stessa prospettazione difensiva, emerge che i fatti stabiliti a fondamento della condanna il ricorrente possono conciliarsi con quelli stabiliti dalla sentenza di assoluzione del coimputato Roberto Savino. La ricostruzione proposta dall'impugnante rappresenta la parziale ripetizione di quanto già sostenuto davanti alla Corte territoriale e non tiene conto del fatto che le sentenze prese a raffronto provengono da processi celebrati con diverso rito, caratterizzati da un diverso regime probatorio. È però dirimente il fatto che, dal tenore letterale del ricorso emerge che l'imputato Roberto è stato assolto dal reato associativo per non avere commesso il fatto, in quanto, benché le risultanze processuali «abbiano assegnato a ridetto imputato un ruolo determinante nella trattativa in corso tra i fornitori "andriesi" ed il gruppo sampietrano, gli elementi di prova acquisiti e già analizzati non consentono di desumere che il Roberto fosse stabilmente partecipe del sodalizio che quel traffico aveva organizzato».

Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, il Roberto è stato ritenuto colpevole per un reato-fine, mentre la valutazione favorevole degli elementi a suo carico quanto al reato associativo è riferibile esclusivamente alla sua posizione processuale, configurata in termini di non partecipazione a un sodalizio pacificamente ritenuto esistente; non partecipazione del tutto estranea, su un piano logico, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente nell'ambito dello stesso sodalizio e alla commissione da parte dello stesso dei reati-fini. Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto la palese insussistenza del presupposto di cui all'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., provvedendo de plano, ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.4.

Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass