Sentenza — n. 28495/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 aprile 2023, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 gennaio 2022. Avverso l'ordinanza, gli imputati, tramite difensore e con unico atto, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art 625-bis cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta della presenza di una remissione di querela ritualmente accettata dal procuratore speciale all'udienza del 5 giugno 2018, davanti al Tribunale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza, gli imputati, tramite difensore e con unico atto, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art 625-bis cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta della presenza di una remissione di querela ritualmente accettata dal procuratore speciale all'udienza del 5 giugno 2018, davanti al Tribunale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Smopech Angela, nata Castel San Pietro Terme il 20/06/1977 Reinhart Massimo Giovanni, nato a Rimini il 17/07/1960 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 gennaio 2022.
2. Avverso l'ordinanza, gli imputati, tramite difensore e con unico atto, hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art 625-bis cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta della presenza di una remissione di querela ritualmente accettata dal procuratore speciale all'udienza del 5 giugno 2018, davanti al Tribunale.
3. Con memoria successiva, il difensore, munito di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso, evidenziando che la sentenza del Tribunale di Firenze confermata dalla Corte di appello è stata revocata nel giudizio di revisione promosso di fronte alla Corte di appello di Genova, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ai ricorsi, e ha depositato la documentazione rilevante in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Deve escludersi la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccornbenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi.