Sentenza — n. 27409/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Marilanda Maiello avverso il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della Polizia Giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero, sul rilievo della regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per essere stata la ricorrente, non rinvenuta al domicilio dichiarato, raggiunta telefonicamente dagli operanti che l'avevano informata dell'udienza fissata e della mancata articolazione di doglianze a sostegno della propria istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 149 cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27409/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il procuratore Generale, nel rilevare come, non essendo la ricorrente reperibile al domicilio dalla stessa dichiarato ed avendo comunicato agli agenti di PG che la avevano raggiunta telefonicamente di trovarsi a Malta senza sapere indicare alcuna data di rientro in Italia, del tutto rituale dovesse ritenersi la notifica al difensore a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., ha concluso per il rigetto del ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAIELLO MARILANDA, nata a Casoria il 5.9.1970 avverso la ordinanza in data 13.2.2024 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Vincenzo Regardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Marilanda Maiello avverso il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della Polizia Giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero, sul rilievo della regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per essere stata la ricorrente, non rinvenuta al domicilio dichiarato, raggiunta telefonicamente dagli operanti che l'avevano informata dell'udienza fissata e della mancata articolazione di doglianze a sostegno della propria istanza.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 127, 178 comma 1 lett. c), 179 e 324 comma 6 cod. proc. pen. stante la nullità della notifica dell'avviso di fissazione di udienza camerale che non poteva ritenersi perfezionata, fuoriuscendosi dalla previsione di cui all'art. 149 cod. proc. pen., a mezzo del telefono rilevando la conseguente lesione del diritto di difesa, tenuto altresì conto che con l'istanza di riesame si era formulata riserva di successiva articolazione dei motivi di doglianza.
3. Il procuratore Generale, nel rilevare come, non essendo la ricorrente reperibile al domicilio dalla stessa dichiarato ed avendo comunicato agli agenti di PG che la avevano raggiunta telefonicamente di trovarsi a Malta senza sapere indicare alcuna data di rientro in Italia, del tutto rituale dovesse ritenersi la notifica al difensore a norma dell'art. 161 cod. proc. pen., ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria di replica redatta in data 6.5.2024 la difesa ha obiettato che la propria assistita non aveva mai dichiarato né eletto domicilio, che comunque la notifica ricevuta dal medesimo difensore era stata effettuata nei suoi confronti solo "in proprio", allegando a tal fine la Pec di trasmissione dell'atto, e in ogni caso che la motivazione resa dall'ordinanza impugnata aveva dichiarato rituale la notifica all'indagata perché eseguita a mezzo telefono e non già perché fosse stata consegnata una copia al difensore. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Ancorché risulti dall'atto di nomina del difensore, avv. Vincenzo Regardi, allegato all'istanza di riesame, che la ricorrente avesse contestualmente reso dichiarazione di domicilio presso la propria residenza (cfr. atto di nomina in data 30.1.2024), tuttavia la circostanza che costei all'atto della notifica non sia stata rinvenuta presso il suddetto domicilio non consentiva di sopperire all'assenza della destinataria da tale luogo mediante comunicazione telefonica, modalità riservata secondo l'espressa previsione dell'art. 149 cod. proc. pen., alle notifiche per persone diverse dall'imputato.
Né risulta, contrariamente a quanto osserva il Procuratore Generale, che alcuna ulteriore notifica sia stata effettuata nei confronti della Maiello all'infuori dell'avviso verbale relativo alla fissazione dell'udienza camerale datole dai Carabinieri che la avevano rintracciata sulla sua utenza telefonica all'esito della sua risposta di trovarsi all'estero per motivi di lavoro senza essere in grado di comunicare un'eventuale data del suo rientro in Italia (cfr. nel fascicolo processuale la nota del Comandante dei Carabinieri della Stazione di Casoria, indirizzata al Tribunale del riesame di Avellino, in data 6.2.2024).
Emerge infatti dalla disamina del fascicolo di ufficio, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processale della dispiegata doglianza, che la notifica dell'avviso di fissazione di udienza innanzi al Tribunale del riesame è stata effettuata nei confronti del difensore fiduciariamente nominato solo in proprio. Dovendo, invece, nel caso di inidoneità del domicilio dichiarato, in mancanza di comunicazione di successivi mutamenti, procedersi a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. alla notificazione mediante consegna al difensore della copia dell'atto destinato all'imputato o all'indagato, deve ritenersi la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale che, in quanto afferente alla omessa citazione dell'imputato, rientra tra quelle assolute ed insanabili ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen..
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Avellino che dovrà procedere a nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell'ar