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Sentenza — n. 26529/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26529/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'Ordinanza del Tribunale di Rieti del 12 settembre 2023, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Atwia Moharned Rashed Ahmed Torky, gravemente indiziato di aver commesso una pluralità di episodi sia del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia del reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 275 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26529/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Atwia deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione mantenimento della carcerazione di sicurezza controllo periodico della detenzione capacità di subire la carcerazione carcerazione in vista di sfratto aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
309 del 1990, sia del reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen.
art. 275 bis cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Atwia, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 275, comma.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Atwia deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

.la seguente SENTENZA Sui ricorso proposto da Atwia Mohamed Rashed Ahmed Torky, nato in Egitto il 15-08-1998, avverso l'ordinanza dei 27-09-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Roma confermava l'Ordinanza del Tribunale di Rieti del 12 settembre 2023, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Atwia Moharned Rashed Ahmed Torky, gravemente indiziato di aver commesso una pluralità di episodi sia del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia del reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Atwia, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza dell'art. 275, comma. 3 bis, . cod, proc. pen., censurando il difetto di motivazione circa le specifiche ragioni che rendono inidonea la misura degli arresti domiciliari anche con le procedure di controllo a distanza, procedure in grado di contenere il pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa né la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, .nè quella circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, deve osservarsi che anche rispetto all'unico tema contestato, ossia l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il provvedimento impugnato non presenta alcun vizio di legittimità. Ed invero al riguardo il Tribunale del riesame ha rimarcato la spiccata propensione • delinquere di Atwa, il quale, oltre a essere gravato da precedenti segnalazioni (relative agli anni 2020, 2021 e 2023) riferite ai medesimi reati per cui si procede, ha proseguito nell'illecita attività di spaccio anche dopo essere stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, misura quest'ultima rivelatasi. evidentemente inadeguata al fine di contenere la qualificata pericolosità sociale dell'indagato.

2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla necessità della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex rnu/tis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è amrnissibii soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero !e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Resta solo da precisare, infine, che le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata circa l'insussistenza di valide alternative alla custodia in carcere sottintendono il rigetto della richiesta difensiva di applicazione della misura degli arresti dorniciliari con congegni elettronici di controllo a distanza, risultando in tal senso pregnante il riferimento al fatto che, pur nella recente vigenza della custodia domestica, l'indagato ha proseguito nei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. In proposito deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762 e Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463), secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadèguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen.

4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Atwia deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di