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Sentenza — n. 25885/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after bail conditions were relaxed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lost standing to challenge the bail order after the prosecutor replaced prison custody with home detention. The defense argued that the police failed to verify the suspect's absence from the home, but the court noted this issue would be handled in a separate criminal trial. Consequently, the court ruled that the new bail measure satisfied the appellant's interest, rendering the appeal moot and ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the interest in challenging a custodial measure ceases to exist due to a subsequent change in facts or law, such as the replacement of prison with home detention, unless the appellant explicitly requests the ruling for wrongful detention compensation.

Parole chiave

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lack of interest appeal custodial measure replacement home detention bail inadmissible cassation wrongful detention compensation aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6624 del 27/10/2012
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021
251694; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv.
Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tuku Arian, nato in Albania il 02/02/1988; avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore, avv. Paola Rubini.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 dal Gip del Tribunale di Verona, con la quale veniva disposto l'aggravamento della misura cautelare in essere degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere perché, in data 13 luglio dello stesso anno, una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri di Verona aveva citofonato ripetutamente al campanello dell'abitazione dell'indagato, senza ricevere risposta.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 276, commi 1 e 1-ter, nonché il connesso vizio di motivazione. Premessa l'attuale sussistenza dell'interesse del ricorrente ad impugnare - sebbene il Gup avesse nuovamente disposto, in data 27 settembre 2023, la misura degli arresti domiciliari - sul rilievo che l'accoglimento dell'impugnazione potrebbe avere come conseguenza il riconoscimento della insussistenza della violazione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari, di talché ciò potrebbe favorire la futura concessione del beneficio della liberazione anticipata, sostiene la difesa che il non aver risposto al campanello, in assenza dell'accertamento, da parte della polizia giudiziaria, dell'effettivo allontanamento del ristretto dall'abitazione, attraverso un secondo tentativo di accesso al domicilio, non costituirebbe un elemento dirimente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. In materia di impugnazioni, infatti, la nozione della carenza d'interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2012, dep. 2012, Rv. 251694; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397); ciò che equivale a dire che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione avverso una misura cautelare custodiale non più in essere, presupponendo il gravame la perdurante efficacia della misura, salvo il caso in cui l'interessato, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (ex multis, Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311) Ebbene, nel caso di specie, il Gup, già in data 27 settembre 2023, aveva provveduto a disporre nuovamente la misura degli arresti domiciliari sul rilievo della rappresentazione di una nuova e più rassicurante alternativa alla restrizione carceraria; né alcun rilievo può darsi, in questa sede, all'interesse dell'imputato a provare il merito della violazione delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari.

Tale violazione, infatti, integrando un'autonoma fattispecie di reato, sarà al più oggetto di accertamento penale in altro procedimento, diverso ed autonomo dal presente giudizio cautelare; di talché l'avvenuta sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari deve ritenersi pienamente satisfattiva dell'interesse dallo stesso perseguito. Né la difesa compiutamente prospetta un suo interesse ad un'eventuale riparazione per ingiusta detenzione.

4. Non può escludersi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. Non trova applicazione, infatti, il principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). Nel caso di specie, oggetto del ricorso è proprio la prospettazione, del tutto generica, della permanenza di un interesse ad impugnare in capo al ricorrente, ai cui fini la difesa si limita a ribadire la pretesa insufficienza del controllo di polizia effettuato, con esito negativo, sulla presenza dell'indagato nel domicilio.

5. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 7 f