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Sentenza — n. 25865/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25865/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del tribunale di Bari del 7 luglio 2022, con cuì Quaranta Antonio e Maggipinto Carla erano stati condannati ciascuno per i reati di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 1 lett. a del DPR 309/90. Avverso la predetta sentenza Quaranta Antonio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di responsabilità. In sentenza non vi sarebbe alcun riferimento al capo 1 inerente i fatti ascritti all'imputato. Nello stesso motivo si deduce, altresì, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e si osserva che l'imputato non potrebbe ritenersi responsabile dei fatti contestatigli per mancata individuazione del giorno certo dei fatti, e per mancato sequestro di sostanza stupefacente. Mancherebbe anche ogni acc:ertamento tecnico sulla droga e qualsiasi atto investigativo di perquisizione. I testi sentiti avrebbero riferito di droga da ritenersi priva di effetto stupefacente.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità circostanza attenuante responsabilità penale permesso di promuovere un procedimento penale condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
Con il primo deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Nello stesso motivo si deduce, altresì, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quaranta Antonio nato il 25/12/1987 a Noci; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Tinelli Sebastiano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del tribunale di Bari del 7 luglio 2022, con cuì Quaranta Antonio e Maggipinto Carla erano stati condannati ciascuno per i reati di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 1 lett. a del DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza Quaranta Antonio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di responsabilità. In sentenza non vi sarebbe alcun riferimento al capo 1 inerente i fatti ascritti all'imputato. Nello stesso motivo si deduce, altresì, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e si osserva che l'imputato non potrebbe ritenersi responsabile dei fatti contestatigli per mancata individuazione del giorno certo dei fatti, e per mancato sequestro di sostanza stupefacente. Mancherebbe anche ogni acc:ertamento tecnico sulla droga e qualsiasi atto investigativo di perquisizione. I testi sentiti avrebbero riferito di droga da ritenersi priva di effetto stupefacente.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, evidenziandosi la tenuta, da parte dell'imputato, di un comportamento in alcun modo attivo o partecipativo. La corte di appello avrebbe quindi errato nel confermare la prima sentenza e quindi avrebbe applicato un eccessivo trattamerto sanzionatorio. Mancherebbero elementi a supporto della aggravante rinvenuta. Nulla osterebbe alla concessione delle attenuanti generiche per il comportamento tenuto dall'imputato nel processo e con le forze dell'ordine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è del tutto infondato, emergendo una puntuale confutazione, da parte dei giudici, del primo motivo di gravame formulato in punto di responsabilità, realizzata attraverso un'articolata illustrazione delle fonti di prova, anche dichiarative, e quindi una coerente condivisione del a prima sentenza che, come noto, siccome conforme con quella impugnata deve essere valutata unitamente alla stessa ai fini della ricostruzione della motivazione. La quale, quindi, è puntuale, articolata e coerente, senza che rispetto alla stessa emerga una puntuale critica che sia diversa da una mera rivalutazione del merito della vicenda, peraltro priva di allegazione delle integrali dichiarazioni dei testi citati; rivalutazione, come noto, inammissibile in questa sede.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile in questa sede, a fronte di censure per vizi di motivazione che invece di illustrare gli stessi, in particolare con riguardo alla mancanza di motivazione indicata in rubrica, peraltro smentita dalla sussistenza di una articolata spiegazione come sopra sintetizzata, si dilunga in una generica asserzione della assenza di ogni condotta positiva rilevante dell'imputato. Generica è anche la contestazione del trattamento sanzionatorio, espressamente motivato, alla luce del principio della necessità di una motivazione sul punto non particolarmente elaborata nel caso, quale quello di specie, della applicazione di una pena inferiore al minimo edittale e della espressa valorizzazione, comunque, della gravità dei fatti. A fronte di un ben illustrata insussistenza di elementi giustificativi delle attenuanti generiche, emerge una censw-a sulla mancata applicazione delle stesse del tutto generica e che non cerca di confutare, motivando, l'assunto dei giudici sulla carenza di effettive forme di collaborazione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de