Sentenza — n. 24347/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza dell'8 marzo 2022, con cui il Tribunale di Rimini aveva assolto Massimiliano Iodice e Davide Della Rossa, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli art. 56-629 cod. pen. (capo A, contestato a entrambi) e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B, contestato al solo Della Rossa); fatti asseritamente commessi in Cattolica, tra il marzo e il luglio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24347/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, sollevando un unico motivo, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione: si rappresenta al riguardo che, in primo grado, gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti perché non ha avuto luogo l'escussione del teste di accusa Francesco Sorace, prova decisiva che era stata ammessa dal Tribunale e non è mai stata formalmente revocata. Per due volte, era stato disposto l'accompagnamento coattivo del teste, che tuttavia non si è mai recato a deporre, per cui era stata chiesta, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione della denuncia e delle sommarie informazioni del teste.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, nel procedimento a carico di: Iodice Massimiliano, nato a Barletta il 24-02-1974, Della Rossa Davide, nato ad Albenga il 22-02-1978, avverso la sentenza del 01-06-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letto il ricorso incidentale dell'avvocato Ninfa Renzini, difensore di Iodice, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare l'impugnazione del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza dell'8 marzo 2022, con cui il Tribunale di Rimini aveva assolto Massimiliano Iodice e Davide Della Rossa, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli art. 56-629 cod. pen. (capo A, contestato a entrambi) e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B, contestato al solo Della Rossa); fatti asseritamente commessi in Cattolica, tra il marzo e il luglio 2020.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, sollevando un unico motivo, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione: si rappresenta al riguardo che, in primo grado, gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti perché non ha avuto luogo l'escussione del teste di accusa Francesco Sorace, prova decisiva che era stata ammessa dal Tribunale e non è mai stata formalmente revocata. Per due volte, era stato disposto l'accompagnamento coattivo del teste, che tuttavia non si è mai recato a deporre, per cui era stata chiesta, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione della denuncia e delle sommarie informazioni del teste.
Tale richiesta non è stata tuttavia accolta dal Tribunale, con decisione condivisa dalla Corte di appello, sebbene il teste, lungi dall'essere irreperibile, si fosse allontanato dalla sua abituale residenza rendendosi irraggiungibile, così da non consentire la sua audizione, che sarebbe stata possibile se vi fosse stata maggiore attenzione nella fase esecutiva degli accompagnamenti coattivi. I giudici di merito avrebbero dovuto esperire ogni sforzo per escutere il teste, tanto più che, proprio in base alle decisive dichiarazioni di Sorace, gli imputati sono stati arrestati e sottoposti per lungo tempo a misure cautelari.
3. Con ricorso incidentale del 16 giugno 2023, il difensore di Iodice ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, evidenziando che, per effetto della previsione di cui all'art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., il P.M. non può proporre ricorso per cassazione, in caso di doppia conforme assolutoria, per vizio di motivazione, come avvenuto nel caso di specie. Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, si rileva che la revoca dell'ammissione di un teste può essere anche implicita e che, comunque, nel caso di specie legittimamente non si è proceduto all'esame di Sorace, che si è liberamente sottratto l'esame, pur essendo stato regolarmente citato, per cui è stato correttamente applicato l'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., che, a sua volta, si salda con il principio sancito dall'art. 111, comma 4, seconda parte, Cost., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere desunta sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
1. In via preliminare, occorre richiamare la previsione di cui all'art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., comma introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 69), secondo cui, se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di rito. Dunque, per effetto della riforma del 2017, in caso di cd. doppia conforme assolutoria, non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione né la mancata assunzione di una prova decisiva (lettera d), né il vizio di motivazione di cui all'art. 606 lettera e) cod. proc. pen.
2. Da ciò consegue che l'impugnazione del Procuratore generale, riferita a una doppia conforme assolutoria, non può essere considerata ammissibile, atteso che la stessa verte sia sulla mancata assunzione di una prova decisa (lett. d), sia sulla mancanza e manifesta illogicità della motivazione (lett. e), essendo state dunque articolate doglianze che, come detto, non sono deducibili in questa sede. Di qui l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.
P.Q.M.
Dichi