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Sentenza — n. 24342/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24342/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza indicata in epigrafe, il Gip del tribunale di Sulmona dichiarava inammissibile la istanza di ammissione alla messa alla prova avanzata nell'interesse di Le Donne Sara, siccome relativa al reato ex art. 7 del DL 4/2019, in ragione dei limiti edittali ivi previsti, stabilendo altresì che si sarebbe provveduto separatamente con un nuovo decreto di giudizio immediato t 2. Avverso la predetta ordinanza Le Donne Sara, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 168 quater cod. pen, art. 182 comma 2 cod. proc. pen, artt. 168 quater cod. pen, art. 168 bis cod. pen, art. 464 quater cod. proc. pen; Sentenza — n. 24342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 464 octies comma 2 cod. pen., siccome la contestata revoca sarebbe stata disposta nel corso della udienza stabilita per la verifica della regolare esecuzione del programma di trattamento e quindi senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti almeno 10 giorni prima.

Parole chiave

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procedimento in contumacia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indigenza processuale non provata mancata comparizione all'udienza procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 168 quater cod. pen
Deduce con il primo la violazione dell'art. 168 quater cod. pen., trattandosi di ordinanza di revoca emessa al di fuori dei casi di revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova legislativamente previsti.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen
artt. 168 quater cod. pen
E' inammissibile anche il secondo motivo, alla luce del combinato disposto degli artt. 168 quater cod. pen.
art. 168 bis cod. pen
7 del DL 4/2019 per cui si procede, dei limiti edittali di cui all'art. 168 bis cod. pen.; questione all'evidenza deducibile dalla parte interessata solo mediante ricorso per cassazione ai sensi del citato comma sette dell'art.
art. 464 quater cod. proc. pen
pen.; questione all'evidenza deducibile dalla parte interessata solo mediante ricorso per cassazione ai sensi del citato comma sette dell'art. 464 quater cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Le Donne Sara nata il 08/08/1986 a Milano; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 14/12/2023 del tribunale di Sulmona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Aldo Ceniccola che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Tucci Alessandro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Gip del tribunale di Sulmona dichiarava inammissibile la istanza di ammissione alla messa alla prova avanzata nell'interesse di Le Donne Sara, siccome relativa al reato ex art. 7 del DL 4/2019, in ragione dei limiti edittali ivi previsti, stabilendo altresì che si sarebbe provveduto separatamente con un nuovo decreto di giudizio immediato t 2. Avverso la predetta ordinanza Le Donne Sara, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo la violazione dell'art. 168 quater cod. pen., trattandosi di ordinanza di revoca emessa al di fuori dei casi di revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova legislativamente previsti. L'imputata avrebbe anche eseguito il programma di messa alla prova.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 464 octies comma 2 cod. pen., siccome la contestata revoca sarebbe stata disposta nel corso della udienza stabilita per la verifica della regolare esecuzione del programma di trattamento e quindi senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti almeno 10 giorni prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente deve esaminarsi il secondo motivo, per ragioni di priorità logico giuridica, e deve rilevarsi la relativa inammissibilità. Invero in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicchè è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto. (Sez. 6 - , Sentenza n. 45889 del 08/10/2019 Cc. (dep. 12/11/2019 ) Rv. 277387 - 01). Nel caso in esame, si osserva che alla luce del provvedimento impugnato emerge che il difensore ha partecipato al contraddittorio instauratosi sulla questione qui in contestazione, senza immediatamente eccepire i rappresentati difetti di previo avviso, cosicchè la nullità, a regime intermedio, non è rilevabile, stante il disposto di cui all'art. 182 comma 2 cod. proc. pen.

2. E' inammissibile anche il secondo motivo, alla luce del combinato disposto degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 quater comma 7 cod. proc. pen. Invero è previsto, con quest'ultima disposizione, che la decisione (di accoglimento o meno) della istanza di messa alla prova può essere oggetto di ricorso in cassazione dall'imputato o dal pubblico ministero anche su istanza della persona offesa. Quest'ultima può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perchè pur comparsa non sia stata sentita ai sensi del primo comma.Diversa, attenendo a una fase eventuale successiva alla ammissione, incontestata o comunque consolidata, della messa alla prova, è la disciplina dell'art. 168 quater cod. pen., che contempla la revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova in presenza di specifici casi ivi previsti (grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni imposte, rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; commissione durante il periodo di prova, di un altro delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede;).

Trattasi di norme che va considerata in rapporto all'art. 464 octies primo comma cod. proc. pen. circa la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento la cui ricorribilità per cassazione deve ricollegarsi ai motivi di cui al citato art. 168 quater. Nel caso in esame la revoca non è stata disposta per alcuno dei casi di cui all'art. 168 quater citato, bensì in ragione del rilevato superamento, in ordine al reato ex art. 7 del DL 4/2019 per cui si procede, dei limiti edittali di cui all'art. 168 bis cod. pen.; questione all'evidenza deducibile dalla parte interessata solo mediante ricorso per cassazione ai sensi del citato comma sette dell'art. 464 quater cod. proc. pen.

Emerge quindi nel caso in esame, una ordinanza, di revoca, per la quale non è espressamente previsto il ricorso immediato in Cassazione, alla stregua, tra i vari esempi formulabili, del già citato art. 464 quater e octies c.p.p. Né a fronte della dedotta violazione di legge stante l'adozione di un atto di revoca per ipotesi non espressamente prevista dai due articoli sopra citati, può dirsi che la rappresentata violazione trasmodi nel più pregnante atto abnorme (neppure rappresentato in ricorso), unica forma giuridica di tipo provvedimentale atta, in tal caso - in assenza di una espressa disposizione che ammetta la ricorribilità in Cassazione della ordinanza di revoca della già intervenuta ammissione alla prova, per superamento dei limiti edittali di legge in ordine al reato di riferimento - a supportare la proponibilità del ricorso per Cassazione.

Ed invero, si rammenta che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare - diversamente dal caso in esame - tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 Cc. (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 - 01). Consegue la inammissibilità del ricorso proposto, emergendo un'ordinanza impugnabile solo secondo il principio generale della ricorribilità della stessa in uno con l'impugnazione della sentenza finale del procedimento.

3. La Corte quindi ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento e considerato che non vi è ragione per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euri cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Roma 04/06/2024 Il Co siglie