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Ordinanza — n. 24339/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24339/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25/10/2023, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca, avanzata da De Leonardis Pierpaolo, disposta con la sentenza del Tribunale di Taranto, riformata in Corte di appello quanto alla condanna, essendo dichiarato estinto il reato tributario, con conferma della disposta confisca.

Regesto Legislator

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art. 578 bis cod.proc.pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 667 comma 4 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 24339/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. F. La Manna, deducendo violazione di legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica della disposta confisca quale confisca diretta della somma di denaro rivenuta sul conto corrente e della somma di C 120.000,00 quale valore nominare delle quote sociali della Group Service srl e violazione dell'art. 578 bis cod.proc.pen. stante l'impossibilità della applicazione della confisca per equivalente retroattivamente.

Parole chiave

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confisca dei beni restituzione dell'assistenza sociale revoca del trasferimento patrimoniale retrocessione di beni ecclesiastici revoca di prestazioni sociali imposizione confiscatoria

Disposizioni normative citate

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art. 578 bis cod.proc.pen
art. 676 cod. proc. pen
di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto la revoca della confisca, materia rientrante nelLi-competenze0 previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art.
art. 666 cod. proc. pen
Tale principio, come è stato ribadito dalle pronunce sopra citate, trova applicazione anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen.
art. 667 comma 4 cod.proc.pen
Qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen., dispone tramettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce, sez.
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Testo completo

o 6W. 2024 ORDINANZA sul ricorso proposto da De Leonardis Pierpaolo, nato a Lecce il 19/07/1971 IL I» avverso l'ordinanza del 25/10/2023 della Corte d'appello di Lecce, sez. dist.Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale L. Giordano che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla somma di C 120.000,00 corrispondente al valore nominale delle quote sociali e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25/10/2023, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca, avanzata da De Leonardis Pierpaolo, disposta con la sentenza del Tribunale di Taranto, riformata in Corte di appello quanto alla condanna, essendo dichiarato estinto il reato tributario, con conferma della disposta confisca.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. F. La Manna, deducendo violazione di legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica della disposta confisca quale confisca diretta della somma di denaro rivenuta sul conto corrente e della somma di C 120.000,00 quale valore nominare delle quote sociali della Group Service srl e violazione dell'art. 578 bis cod.proc.pen. stante l'impossibilità della applicazione della confisca per equivalente retroattivamente.

3. Rileva la Corte di legittimità, che in osservanza dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 1 n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01). L'ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ad oggetto la revoca della confisca, materia rientrante nelLi-competenze0 previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen..

Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. Tale principio, come è stato ribadito dalle pronunce sopra citate, trova applicazione anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, "ex" art. 666 cod. proc. pen. In tali casi, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01) 4.

In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen., dispone tramettersi gli atti alla Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto in funzione di giudice dell