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Sentenza — n. 24268/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24268/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 aprile 2023, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 febbraio 2022, appellata da ROSSI GIOVANNA, proscioglieva l'imputata dal reato sub a) della rubrica (sottrazione al pagamento dell'accisa: art. 40, comma, 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24268/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, 39, co. 1, d. Igs. n. 124 del 2019, conv. in I. 157 del 2019, e correlato vizio di motivazione. In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato come pena base per il delitto più grave (reato di cui all'art. 2, d.

Parole chiave

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tentata sottrazione d'imposta imposta minima pena minima revisione in materia penale reato tributario adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIOVANNA nata a ZURIGO (SVIZZERA) il 09/09/1968 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. t's

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2023, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 febbraio 2022, appellata da ROSSI GIOVANNA, proscioglieva l'imputata dal reato sub a) della rubrica (sottrazione al pagamento dell'accisa: art. 40, comma, 1, lett.

b) e 4, d. Igs. n. 504 del 1995), per essere estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta in 3 anni e 4 mesi di reclusione, confermando nel resto l'appellata sentenza, che l'aveva ritenuta colpevole dei reati di frode fiscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000) e di dichiarazione infedele (art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000).

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, la predetta ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, 39, co. 1, d. Igs. n. 124 del 2019, conv. in I. 157 del 2019, e correlato vizio di motivazione. In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato come pena base per il delitto più grave (reato di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000), la pena di anni 4 di reclusione anziché quella di 1 anno e 6 mesi di reclusione, avuto riguardo alla data del commesso reato (2013). Rileva, a tal proposito, che, solo per effetto dell'art. 39, d.l. n. 124 del 2019, conv. in I. 157 del 2019, i limiti edittali di pena per il reato di frode fiscale sono stati aumentati nel minimo (4 anni) e nel massimo (otto anni) rispetto a quelli vigenti all'epoca di consumazione del reato (minimo: anni 1 e mesi 6 di reclusione; massimo: anni 6 di reclusione). L'avere, quindi, i giudici di appello, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito di parziale proscioglimento dell'imputata per il reato sub a), individuato una pena base illegale, perché non rispondente al mi- nimo edittale previsto per il reato all'epoca del fatto, determinerebbe il vizio de- nunciato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 21 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarnnente in assenza di una richiesta di trattazione orale ex art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni, è inam- missibile.

2. E' anzitutto inammissibile perché generico per aspecificità, in quanto mostra di non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, nel confutare l'identico motivo di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, riproposto senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in questa sede, ha già chiarito come il primo giudice non fosse incorso in errore nel determinare la pena base per il reato sub b) più grave in anni 4 di reclusione (termine "anni" corretto al posto di "mesi", giusta ordinanza ex art. 130, cod. proc. pen. del 22.02.2022, su cui non vengono mosse censure da parte del ricorrente) con rife- rimento alla pena ratione temporis applicabile. La Corte territoriale, infatti, ha chiarito come la misura elevata della pena base stabilita dal primo giudice risulta essere giustificata dalla gravità della con- dotta e, dunque, dall'importo oggetto dell'illegittima detrazione.

3. Il ricorso è poi inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo stato commesso alcun errore da parte del primo giudice, rientrando la determina- zione della pena base nei limiti edittali all'epoca previsti per il reato di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. Non sussiste la denunciata violazione di legge né il lamentato vizio motiva- zionale, non potendo la pena irrogata definirsi come illegale né la motivazione manifestamente illogica, essendo stata determinata in anni 4 di reclusione (pena base, rientrante nel range minimo/massimo previsto dall'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000, all'epoca del commesso reato), ridotta di 1/3 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in anni 2 e mesi 8 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il (solo) reato sub c), in mesi otto di reclusione (aumento già determinato dal primo giudice per ciascuno dei reati satelliti), dun- que nella misura finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione, avendo infatti detratto il giudice d'appello dalla pena finale inflitta in primo grado (4 anni di reclusione), gli otto mesi irrogati in primo grado a titolo di continuazione per il reato sub a), di- chiarato estinto per prescrizione in secondo grado.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 111