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Sentenza — n. 24260/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24260/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di L'Aquila in ordine al reato ex art. 4 della Legge n. 628/61 mod. dall'art. 28 del Dlgs. n. 758/94 condannava De Giuli Roberto alla pena di euro 400,00 di ammenda. Avverso la predetta sentenza De Giuli Roberto, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 24260/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. Il giudizio per la esclusa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sarebbe avvenuto in violazione del dettato normativo, essendosi omessa ogni considerazione della condotta dell'elemento soggettivo, della personalità del reo e delle sue condizioni economiche e capacità a delinquere. Mancherebbe sul punto in realtà ogni motivazione.

Parole chiave

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informazione e verifiche dichiarazioni contraddittorie documenti mancanti informazione erronea deposizione inattendibile sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Il giudizio per la esclusa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Giuli Roberto nato il 27/07/1974 a Priverno; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/04/2023 del tribunale di L'Aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito il difensore dell'imputato avv.to Cardenia Daniele che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di L'Aquila in ordine al reato ex art. 4 della Legge n. 628/61 mod. dall'art. 28 del Dlgs. n. 758/94 condannava De Giuli Roberto alla pena di euro 400,00 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza De Giuli Roberto, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di penale responsabilità, a fronte di una motivazione viziata nascente da una omessa o in parte erronea lettura di dati acquisiti. Si evidenzia, innanzitutto, la mancanza di prove della consegna da parte del dipendente Serafini Marco al proprio datore di lavoro e attuale ricorrente, del verbale dell'ispettorato del lavoro consegnato al primo. Inoltre il predetto verbale sarebbe stato definito illegibile sia da una teste che attraverso altro verbale prodotto in udienza dalla difesa. Ancora, in sentenza il nominativo del dipendente di cui il ricorrente avrebbe dovuto fornire informazioni viene più volte modificato rispetto a quello indicato nel capo di imputazione.

Il tutto incidente sulla capacità del verbale ispettivo di avere valore di richiesta legalmente efficace. Si aggiunge che Serani Marco, riferito da testimone come colui di cui si sarebbero richieste informazioni, non era dipendente del ricorrente, il quale peraltro alla prima richiesta correttamente avanzata avrebbe alfine fornito informazioni su Serani Stefano come emergerebbe in sentenza. Inoltre gli invii postali della richiesta di informazioni non sarebbero stati inoltrati alla sede legale della società.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. Il giudizio per la esclusa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. sarebbe avvenuto in violazione del dettato normativo, essendosi omessa ogni considerazione della condotta dell'elemento soggettivo, della personalità del reo e delle sue condizioni economiche e capacità a delinquere. Mancherebbe sul punto in realtà ogni motivazione.

5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio applicato, per mancata illustrazione delle ragioni della mancata applicazione delle attenuanti generiche essendo omessa la illustrazione delle ragioni che impedirebbero la applicazione delle medesime laddove poi per lo stato di incensuratezza e i criteri personali ex art. 133 cod. pen. si sarebbe potuto applicare il minimo edittale.

6. Il primo motivo è fondato e assorbente. Va osservato che a fronte del capo di imputazione che attiene a mancate comunicazioni inerenti Serani Marco, dalla sentenza emerge che il primo verbale avrebbe riguardato informazioni su Serafini Stefano e le successive comunicazioni invece tale Serrani Marco e non Serani. Non appare adeguata a tale ultimo riguardo l'affermazione per cui la responsabilità sussisterebbe non già in presenza, eventualmente, di un refusoJel verbale alfine notificato, facilmente superabile a fronte della correttezza di altri dati di individuazione personale congruenti con la persona indicata nel capo di imputazione, bensì perché, in ogni caso, anche per quest'ultimo Serrani Marco, non si sarebbero fornite informazioni; tanto più che non si comprende né è spiegato, per chi allora, secondo il giudice, alla luce di quanto sostenuto in sentenza poco prima, l'imputato avrebbe alfine fornito 2 e all'Ispettorato di Latina documentazione richiesta, in data 29.9.2021.

In ogni caso, in assenza di ogni decisione riqualificativa della contestazione, il capo di imputazione attiene a omesse informazioni su tale Serani Marco, in ordine al quale, in ultima analisi, non si attesta che siano mai state avanzate richieste di informazioni ( riguardanti, alla luce della sentenza, lo si ripete, prima Serafini Stefano e poi Serrani Marco). Consegue l'evidente vizio di motivazione siccome carente.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L'Aquila in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L'Aquila in diversa persona fisica. Il Con gl