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Sentenza — n. 24253/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24253/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 maggio 2023, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 febbraio 2015, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, acquistato e detenuto cocaina, trasportata con l'intento di importarla in Italia. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante dell'ingente quantità e ha rideterminato la pena in diminuzione, ritenuta la continuazione esterna con reato giudicato in altro procedimento.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24253/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò deve aggiungersi , che l'imputato è stato trattato, anche nella sostanza, come un contumace, perché risuita dagli atti che la sentenza è stata regolarmente notificata all'imputato presso il domicilio eletto, così che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato. In tale qui.3dro complessivo, la circostanza che nell'intestazione della sentenza di primo grado l'imputato sia stato qualificato come libero assente e non come libero contumace - unica oggetto di effettiva contestazione da parte della difesa con il ricorso per cassazione - non genera alcuna nullità, trattandosi al più di un mero ininfluente errore materiale.

Parole chiave

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procedimento in contumacia importazione di stupefacenti grave deficienza del procedimento all'estero traffico aggravato di cocaina assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Distilo Carmelo, nato a Feroleto della Chiesa il 17/09/1954 avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 maggio 2023, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 febbraio 2015, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, acquistato e detenuto cocaina, trasportata con l'intento di importarla in Italia. La Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante dell'ingente quantità e ha rideterminato la pena in diminuzione, ritenuta la continuazione esterna con reato giudicato in altro procedimento.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di assenza in luogo di quella di contumacia. Si contesta l'affermazione della Corte d'appello, la quale, nel rispondere al relativo motivo di gravame, non attribuisce significato processuale al dato prospettato dalla difesa secondo cui nell'intestazione della sentenza l'imputato è stato qualificato come libero assente e non come libero contumace. Non si sarebbe considerato che nell'erronea dichiarazione di assenza in luogo della corretta dichiarazione di contumacia si può ravvisare una nullità intermedia; nullità che nel caso di specie è stata prontamente rilevata ed è stata oggetto di appello e ricorso per cassazione. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza formulata in modo non specifico. Nelle sue conclusioni scritte la difesa ammette di non contestare - come effettivamente non contesta - la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa dichiarazione di contumacia dell'imputato deve essere rigettata. Del tutto correttamente la Corte d'appello evidenzia, sul punto, che nel corso della prima udienza dibattimentale, del 21 febbraio 2012, il Tribunale, nel pieno rispetto della disciplina processuale antecedente all'introduzione della legge n. 67 del 2014, ha dichiarato la contumacia dell'imputato dopo avere dato atto del fatto che il medesimo non era comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, pur av,2rido ricevuto una regolare notificazione della citazione.

A ciò deve aggiungersi , che l'imputato è stato trattato, anche nella sostanza, come un contumace, perché risuita dagli atti che la sentenza è stata regolarmente notificata all'imputato presso il domicilio eletto, così che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato. In tale qui.3dro complessivo, la circostanza che nell'intestazione della sentenza di primo grado l'imputato sia stato qualificato come libero assente e non come libero contumace - unica oggetto di effettiva contestazione da parte della difesa con il ricorso per cassazione - non genera alcuna nullità, trattandosi al più di un mero ininfluente errore materiale.

4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell