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Ordinanza — n. 24074/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24074/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa ex art. 425 cod.proc.pen., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha prosciolto l'imputato dai reati a lui contesti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. con la legge n. 26 del 2019 (capo A), e dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen. (capo B) perché il fatto di cui al capo A) non è più previsto dalla legge come reato e quello di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 425 cod.proc.pen, art. 640 bis cod.pen, art. 593 bis, comma 2 cod.proc.pen, art. 428 cod.proc.pen, art. 569 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24074/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa ex art. 425 cod.proc.pen., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha prosciolto l'imputato dai reati a lui contesti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. con la legge n. 26 del 2019 (capo A), e dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen. (capo B) perché il fatto di cui al capo A) non è più previsto dalla legge come reato e quello di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa revoca della rendita reati di corruzione variazione del reddito percepzione indebita di disoccupazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 425 cod.proc.pen
Con sentenza emessa ex art. 425 cod.proc.pen., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha prosciolto l'imputato dai reati a lui contesti di cui all'art.
art. 640 bis cod.pen
26 del 2019 (capo A), e dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen.
art. 593 bis, comma 2 cod.proc.pen
Il ricorso per cassazione del Procuratore generale, ammissibile ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 cod.proc.pen., in presenza di acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di Mantova (S.U.
art. 428 cod.proc.pen
L'art. 428 cod.proc.pen., successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.
art. 569 cod. proc. pen
non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia nel procedimento penale nei confronti di Piranio Vincenzo, nato a Corleone il 04/05/1957 avverso la sentenza del 18/10/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) con trasmissione atti al giudice competente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa ex art. 425 cod.proc.pen., il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha prosciolto l'imputato dai reati a lui contesti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. con la legge n. 26 del 2019 (capo A), e dal reato di cui all'art. 640 bis cod.pen. (capo B) perché il fatto di cui al capo A) non è più previsto dalla legge come reato e quello di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per il delitto di cui al capo A), deducendo violazione di legge in relazione alla rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art. 7 cit. non rilevando l'abrogazione disposta con la legge di Bilancio del 2023.

3. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale, ammissibile ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 cod.proc.pen., in presenza di acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di Mantova (S.U. n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490) dev'essere qualificato come appello e trasmesso alla Corte d'appello di Brescia. L'art. 428 cod.proc.pen., successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che è unicamente appellabile, e non più ricorribile per cassazione, la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare e, sull'impugnazione decide, ai sensi del comma 3, la Corte d'appello.

Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 18 novembre 2023, successivamente all'entrata in vigore della modifica apportata all'art. 428 cod.proc.pen. Questa Corte di legittimità ha, peraltro, affermato che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138 - 01;

Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 29520 del 06/06/2018, Rv. 272967 - 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. 27526 del 08/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di