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Sentenza — n. 24061/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24061/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito con atto di appello nell'interesse di Mannolo Rocco avverso l'ordinanza del 13 settembre 2023, con cui il Gip del tribunale di Catanzaro aveva accolto l'istanza di aggravamento della locale Procura sostituendo nei confronti del Mannolo la misura degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere, rigettava la domanda.

Regesto Legislator

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art. 299 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24061/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 279 e 91 disp. att. cod. proc. pen. rappresentando l'incompetenza funzionale del Gip che provvide all'accoglimento della richiesta sostitutiva avanzata dal P.M., nonostante fosse intervenuta richiesta di rinvio a giudizio nelle more della presentazione della domanda e sebbene gli atti del procedimento fossero stati trasmessi alla corte di appello di Catanzaro in data 25 luglio 2023, ovvero due mesi prima della decisione del Gip, adottata " il 13 settembre 2023.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto carcerazione preventiva eccessiva regime penitenziario perizia psichiatrica insufficiente ricovero psichiatrico forzato personale carcerario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 299 comma 4 cod. proc. pen
contestandosi che gli esiti della perizia accertativa della insussistenza dell'incompatibilità del regime carcerario potesse considerarsi un elemento di novità, giustificativo del disposto aggravamento, ex art. 299 comma 4 cod. proc. pen., come invece ritenuto dai giudici.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mannolo Rocco nato il 11/03/1976 a Cutro; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 07/11/2023 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; uditi i difensori dell'indagato avv.to Fonte Giuseppe e Falcone Luigi che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito con atto di appello nell'interesse di Mannolo Rocco avverso l'ordinanza del 13 settembre 2023, con cui il Gip del tribunale di Catanzaro aveva accolto l'istanza di aggravamento della locale Procura sostituendo nei confronti del Mannolo la misura degli arresti domiciliari, con quella della custodia in carcere, rigettava la domanda.

2. Avverso la predetta sentenza Mannolo Rocco, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 279 e 91 disp. att. cod. proc. pen. rappresentando l'incompetenza funzionale del Gip che provvide all'accoglimento della richiesta sostitutiva avanzata dal P.M., nonostante fosse intervenuta richiesta di rinvio a giudizio nelle more della presentazione della domanda e sebbene gli atti del procedimento fossero stati trasmessi alla corte di appello di Catanzaro in data 25 luglio 2023, ovvero due mesi prima della decisione del Gip, adottata " il 13 settembre 2023.

4. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. contestandosi che gli esiti della perizia accertativa della insussistenza dell'incompatibilità del regime carcerario potesse considerarsi un elemento di novità, giustificativo del disposto aggravamento, ex art. 299 comma 4 cod. proc. pen., come invece ritenuto dai giudici. Così che sarebbe mancato ogni elemento di novità specifico e sopravvenuto. Inoltre, mancherebbe ogni motivazione in ordine alla contestata correttezza della valutazione di compatibilità espressa dal perito e con riguardo alle violazioni del diritto al contraddittorio evidenziate dalla difesa, Il giudice avrebbe altresì violato il principio di cui all'art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen. non avendo dato conto della concretezza e attualità del periculum libertatis ed essendosi il tribunale limitato solo a valorizzare, ai fini del disposto aggravamento, la sopravvenuta decisione di condanna del ricorrente, oltre che la contestata perizia, che integrerebbero elementi non sussumibili nella nozione di elemento sopravvenuto tipico del dettato di cui al citato art. 275 comma 1 bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è fondato e rende pleonastico l'esame del secondo. Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice; ne consegue che l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal pubblico ministero prima dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto all'annullamento di ordinanza del riesame che aveva ritenuto la competenza del Gip a decidere su richiesta di sequestro preventivo, nonostante quest'ultimo si fosse pronunciato solo dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del Gup e la avvenuta fissazione dell'udienza preliminare). (Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015 Rv. 264731 - 01).

Si tratta di un principio che appare perfettamente adeguato rispetto al caso di specie, in cui a fronte di una richiesta di aggravamento depositata dal Pubblico Ministero il 27 giugno 2023 presso il Gip del tribunale di Catanzaro, l'ordinanza risulta emessa solo il 13 settembre 2023 ovvero dopo che la disponibilità degli atti del procedimento era ormai passata in capo alla Corte di Appello come si deduce dalla circostanza per cui il decreto di citazione in appello veniva emesso in data 11 settembre 2023.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata, attesa la violazione della competenza funzionale sussistente in capo alla corte di appello, debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice attualmente competente quale giudice che attualmente procede, il quale, sulla base e nei limiti degli atti di cui questa Corte può attualmente disporre, può essere da questa stessa Corte individuato nella Corte di appello di Catanzaro

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e el ordina la trasmissione degli atti al