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Sentenza — n. 24056/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24056/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di Comina Marco, nato ad Ales il 23/05/1936; avverso la sentenza in data 08/06/2023 del Tribunale di Oristano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitatamente all'ordine di rimessione in pristino da stabilirsi dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 comma 2 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24056/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando l'omessa applicazione dell'ordine di rimessione in pristino sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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patto commissorio ordine di demolizione restituzione di fondo situazione di stallo violazione delle norme edilizie insediamento protetto

Disposizioni normative citate

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art. 444 comma 2 cod. proc. pen
150, che consentono rispettivamente la possibilità di escludere l'applicazione delle pene accessorie o di applicarle per una durata determinata e di escludere l'efficacia di disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento dell'art. 444 comma 2 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
244016), sicché va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di Comina Marco, nato ad Ales il 23/05/1936; avverso la sentenza in data 08/06/2023 del Tribunale di Oristano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitatamente all'ordine di rimessione in pristino da stabilirsi dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. I cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 8 giugno 2023 il Tribunale di Oristano ha applicato a Marco Comina la pena di legge concordata dalle parti pari a due mesi di arresto ed euro 7.000 di ammenda per il reato dell'art. 44 lett.

c) d.P.R. n. 380 del 2001 e per il reato dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale lamentando l'omessa applicazione dell'ordine di rimessione in pristino sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Oristano ha ritenuto di qualificare l'ordine di rimessione in pristino come pena accessoria da assoggettare al regime più favorevole degli art.444 e 445 cod. proc. pen., come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che consentono rispettivamente la possibilità di escludere l'applicazione delle pene accessorie o di applicarle per una durata determinata e di escludere l'efficacia di disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento dell'art. 444 comma 2 cod. proc. pen. con quella di condanna, quando non sono applicate le pene accessorie.

Correttamente il Procuratore generale ricorrente ha censurato tale decisione, evidenziando che la legge paesaggistica è anche legge penale e non contiene alcuna specifica disposizione di equiparazione tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna che possa essere resa inoperativa a vantaggio di chi patteggi. Ulteriori considerazioni s'impongono nella direzione propugnata dal ricorrente perché, ancor prima, si evidenzia che l'ordine di remissione in pristino a spese del condannato costituisce una sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, dep. 22/08/2016, Prestifilippo, Rv. 268106;

Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421; Sez. 3, n. 10067 del 2/12/2008, dep. 6/03/2009, P.G. in proc. Guadagno, Rv. 244016), sicché va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 47331 del 16/11/2007, dep. 20/12/2007, Minaudo e altri, Rv. 238532; Sez. 3, n. 23212 del 10/02/2004, dep. 18/05/2004, P.G. in proc. Magno, Rv. 229461; Sez. 3, n. 4028 del 22/11/2002, dep. 28/01/2003, P.M. in proc. Saracino S, Rv. 223366; più recentemente si vedano Sez. 3, n. 38684 del 01/02/2017, PG Cagliari c/Basoli Paolo, non mass. e Sez. 3, n. 1976 del 06/10/2016, dep. 2017, PM Firenze c/Santino Francesco e a., non mass.).

Pertanto, non rientra nello spettro applicativo dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Secondo il precedente della Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426-01, reso in un caso di applicazione della sanzione amministrativa di revoca della patente di guida in un processo definito con sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.

Per completezza si rileva che la pena dell'ammenda concordata è al di sotto del minimo edittale perché l'art. 32, comma 47 dl. 30 settembre 2003, n. 269 conv. con modificazioni, nella I. 24 novembre 2003, n. 326 ha incrementato le sanzioni pecuniarie dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 del 100%, per cui per l'ipotesi dell'art. 44, lett. c), qui contestata, la sanzione va da euro 51.645 a euro 103.290. In assenza di impugnazione, non è possibile intervenire sulla pena illegale in danno dell'imputato. In definitiva, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino che, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., dev'essere impartito da questa Corte

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione relativa all'ordine di rimessione in pristino, ordine che impartisce.