Sentenza — n. 24055/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso di Aliperti Teresa, nata a Pomigliano d'Arco il 09/01/1979, avverso l'ordinanza in data 26/07/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Mario Griffo contenente motivi nuovi e la successiva rinuncia al ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24055/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 26 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato le istanze di riesame riunite di Teresa Aliperti e per l'effetto ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 11 luglio 2023 dal PM presso il Tribunale di Napoli Nord e il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nell'ambito di reati edilizi inerenti un parco sportivo in Caivano.
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la seguente SENTENZA sul ricorso di Aliperti Teresa, nata a Pomigliano d'Arco il 09/01/1979, avverso l'ordinanza in data 26/07/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Mario Griffo contenente motivi nuovi e la successiva rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato le istanze di riesame riunite di Teresa Aliperti e per l'effetto ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso in data 11 luglio 2023 dal PM presso il Tribunale di Napoli Nord e il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nell'ambito di reati edilizi inerenti un parco sportivo in Caivano.
2. La ricorrente articola tre censure per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito al sequestro probatorio (primo motivo) e al sequestro preventivo (secondo e terzo motivo). Il difensore ha depositato altresì motivi nuovi e successivamente, il 9 gennaio 2024, atto di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Va tuttavia rilevato che la rinuncia non è motivata per cui si deve far riferimento, ai fini della liquidazione delle spese e della sanzione da versarsi alla Casse delle ammende, al principio della soccombenza, tenuto altresì conto che non sono emersi elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". Si reputa tuttavia di liquidare la sanzione da versarsi alla Cassa delle ammende in via equitativa nella più ridotta misura di euro 500, perché la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 18 gennaio