Sentenza — n. 23407/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Salerno, adito nell'interesse di Di Conza Josephine avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Salerno, emesso nei confronti di Di Conza Josephine e di brio Daniela in ordine ai delitti ex artt. 110, 81 comma 1 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90, con riferimento a rispettive somme ascritte alle stesse, rigettava l'istanza di riesame riguardante in particolare la restituzione di euro 31.000 circa sequestrati, ex artt. 321 comma 2 cod. proc. pen., in relazione all'art. 85 bis del DPR 309/90 nei confronti di Di Conza Josephine. (), 2. Avverso la predetta ordinanza Di Conza losephine, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321 comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23407/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Conza Josephine nata il 21/10/2000 ad Atripalda; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 27/11/2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la requisitoria dell'Avvocato Generale dr. Pasquale Fimiani che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagata avv.to Russo Giuseppe il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Salerno, adito nell'interesse di Di Conza Josephine avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Salerno, emesso nei confronti di Di Conza Josephine e di brio Daniela in ordine ai delitti ex artt. 110, 81 comma 1 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90, con riferimento a rispettive somme ascritte alle stesse, rigettava l'istanza di riesame riguardante in particolare la restituzione di euro 31.000 circa sequestrati, ex artt. 321 comma 2 cod. proc. pen., in relazione all'art. 85 bis del DPR 309/90 nei confronti di Di Conza Josephine. (), 2. Avverso la predetta ordinanza Di Conza losephine, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo, deduce la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Si premette che la somma sequestrata non costituisce profitto del reato, non è compendio di attività illecite, l'indagata non è stata colta in attività di spaccio ma solo di confezionamento di droga, non vi sarebbe il nesso tra il reato e la somma di circa 31.000 euro sequestrati, la cui lecita provenienza sarebbe stata dimostrata trattandosi di piccoli atti di liberalità che il marito di Castagno Gerardina effettuava in favore della Di Conza, prima del suo decesso del settembre del 2023, e non vi sarebbe la motivazione a supporto del periculum in mora, laddove anche per il sequestro finalizzato alla confisca di ogni tipo si impone un dovere di motivazione in ordine a quest'ultimo requisito„ che sarebbe assente.
4. Con il secondo motivo, deduce l'assenza di motivazione in ordine ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro preventivo. Non si sarebbe spiegato quale sarebbe la ragione giustificativa del sequestro dell'intera somma, mentre il valore di quanto sequestrato dovrebbe essere proporzionato all'importo del profitto del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va ricordato che in materia di misura cautelare reale il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo che nel caso di motivazione mancante o apparente, integrante violazione di legge.
2. Tanto precisato, va osservato che il primo motivo, nella misura in cui si contesta il difetto di motivazione con riferimento al periculum in mora, è inammissibile, trattandosi di motivo non dedotto in sede di riesame e come tale nuovo. Infatti, secondo il riepilogo dei motivi di impugnazione proposti davanti al tribunale del riesame, come riportato nella ordinanza impugnata e rimasto incontestato, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di sequestro e la restituzione della somma sottrattale e in sequestro perché di provenienza lecita, siccome donatale dal nonno, e perché alla indagata era stata contestata la detenzione e non la cessione di stupefacenti, per cui la somma ablata non integrerebbe provento del reato. 2 //, Consegue la novità e conseguente inammissibilità del motivo qui in esame, siccome riguardante il vizio di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora.
Giova in proposito rammentarsi, sia che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nel provvedimento impugnato, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame, sia che, in ragione di tale principio, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01).
3. Analoghe considerazioni devono formularsi per il secondo motivo, anche esso nuovo. Peraltro non pertinente e quindi eccentrico rispetto alla stessa motivazione contestata, con la quale è invece doveroso il puntuale confronto critico, laddove emerge un sequestro finalizzato alla confisca cd. "allargata", per sproporzione, che strutturalmente è estranea ad ogni comparazione con il profitto del reato presupposto.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr