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Sentenza — n. 23393/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23393/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Enna, assolveva Stella Maria e Russo Eros dal reato ex art. 349 c.p., confermando nel resto la sentenza riguardo alla intervenuta condanna per il reato ex art. 44 lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 349 c.p, art. 5 c.p, art. 131 bis c.p, art. 62 bis c.p; Sentenza — n. 23393/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Stella Maria, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, non avendo la corte di appello risposto in ordine alla dedotta buona fede, ex art. 5 c.p., in capo alla ricorrente 4. Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito infrazione commessa per negligenza errore scusabile costruzione abusiva responsabilità per atto illecito irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Pasquale Fimiani che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv.to Giunta Gaetano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
art. 349 c.p
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Enna, assolveva Stella Maria e Russo Eros dal reato ex art. 349 c.p., confermando nel resto la sentenza riguardo alla intervenuta condanna per il reato ex art.
art. 5 c.p
Stella Maria, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, non avendo la corte di appello risposto in ordine alla dedotta buona fede, ex art. 5 c.p., in capo alla ricorrente 4.
art. 131 bis c.p
Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
art. 62 bis c.p
Con il terzo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a supporto della denegata applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stella Maria nata il 13/05/1934 a Pietraperzia; Russo Eros nato il 22/10/1988 a Caltanissetta; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria dell'Avvocato Generale dr. Pasquale Fimiani che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv.to Giunta Gaetano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Enna, assolveva Stella Maria e Russo Eros dal reato ex art. 349 c.p., confermando nel resto la sentenza riguardo alla intervenuta condanna per il reato ex art. 44 lett.

b) del DPR 380/01.

2. Avverso la predetta sentenza, Stella Maria e Russo Eros hanno proposto ricorso con il rispettivo difensore, deducendo la prima tre motivi di impugnazione, come analogamente fatto dal Russo.

3. Stella Maria, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, non avendo la corte di appello risposto in ordine alla dedotta buona fede, ex art. 5 c.p., in capo alla ricorrente 4. Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.

5. Con il terzo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a supporto della denegata applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. Ha anche dedotto la mancata motivazione in ordine alla omessa applicazione del minimo della pena, richiesto dalla ricorrente.

6. Russo Eros, con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al reato edilizio, con riferimento alla omessa risposta in ordine alla dedotta assenza di consapevolezza, da parte dell'imputato, in ordine al mancato rilascio di autorizzazione relativa all'opera edilizia.

7. Con il secondo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata risposta in ordine alla richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.

8. Con il terzo motivo, ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni a supporto della denegata applicazione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. Ha anche dedotto la mancata motivazione in ordine alla omessa applicazione del minimo della pena richiesto dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi motivi di ciascun ricorso, afferendo al tema dell'elemento psicologico del reato, appaiono omogenei e devono essere considerati congiuntamente. Essi sono fondati. Nonostante i ricorrenti abbiano espressamente sollevato critiche sul piano della sussistenza dell'elemento 2 i, psicologico del reato, la Corte di appello non ha fornito sul punto alcuna risposta, elaborando, piuttosto, una motivazione alquanto laconica, e limitata, nella sostanza, alla mera, comunque immotivata condivisione della prima decisione, siccome formulata attraverso mere clausole di stile.

2. La fondatezza dei motivi di cui sopra assorbe e rende pleonastico l'esame di quelli ulteriori proposti.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app