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Sentenza — n. 22035/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls police order due to prosecutor failing to request validation within strict 48-hour legal deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating a police curfew because the prosecutor failed to request validation within the mandatory 48-hour window. The applicant argued the notification and validation occurred outside the legal timeframe, while the prosecutor contended the delay was minor. The court ruled that time limits for personal liberty restrictions are strictly applied, rendering the validation ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3 della legge 401 del 1989; Time limits for validating restrictive measures on personal liberty are strictly applied and cannot be flexibly interpreted by the judge.

Parole chiave

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strict time limits personal liberty restrictions prosecutor validation duty ineffective validation curfew annulment diritto dello sport calciatore professionista restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3 della legge 401 del 1989
L'art. 6, comma 3, della legge 401 del 1989 stabilisce, tra l'altro, che "Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.
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Testo completo

la seguente Oggi, -3 G i U. 2024 SENTENZA (à‘,1 -7) sul ricorso di Nicola Pierpaolo, nato a Valdobbiadene il 04/08/1980, avverso l'ordinanza in data 08/11/2023 del GIP del Tribunale di Treviso, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Il FUNZION, IZIARIO udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 8 novembre 2023 il GIP del Tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento in data 2 novembre 2023 con cui il Questore di Treviso aveva disposto il daspo per Pierpaolo Nicola in relazione ai fatti accaduti presso lo stadio "Omobono Tenni" prima della partita di calcio Treviso-Mestre del 15/10/2023.

2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo il mancato rispetto del termine massimo di 96 ore, perché la notifica del provvedimento è stata effettuata il 4 novembre 2023 alle ore 10,50 e la convalida è stata effettuata 1'8 novembre 2023, all'esito dell'udienza celebrata alle ore 9 e conclusa con l'assunzione in riserva della decisione, ma comunicata a mezzo pec lo stesso giorno alle ore 11,51. Eccepisce con il secondo motivo il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l'interessato doveva presentarsi due volte in occasione delle partite di calcio sia a casa che in trasferta. Deduce con il terzo motivo l'omessa valutazione della memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. L'art. 6, comma 3, della legge 401 del 1989 stabilisce, tra l'altro, che "Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive". Nel caso in esame, è certo che il GIP non abbia rispettato tale termine, perché risulta che il deposito del provvedimento sia avvenuto alle ore 11, come da certificazione del cancelliere sul timbro del depositato.

Pertanto, vi è stato uno sforamento, sia pure di dieci minuti, che comunque rientra nello spettro applicativo della norma che prevede l'inefficacia della convalida. I termini stabilitiLnef-leedtrrrntD relazione alle misure restrittive della libertà personale, trattandosi di materia coperta dalla tutela costituzionale, sono di rigorosa applicazione e non consentono valutazioni elastiche del giudice. L'ordinanza va quindi annullata senza rinvio e va dic:hiarata l'inefficacia dell'ordine del Questore di Treviso limitatamente all'obbligo di presentazione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 2/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Treviso Così deciso, il 3 aprile 2024 Il Consiglie