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Sentenza — n. 22034/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative order for mandatory police attendance due to lack of concrete danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge had properly evaluated the concrete danger and attribution of violent conduct. The appellant argued that the judge failed to assess the necessity of the measure and misidentified his actions in surveillance footage. The court found the lower judge had correctly analyzed the video evidence and the defendant's active role in urban riots, justifying the five-year mandatory attendance order.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 6, L. 401/1989: In proceedings for validating administrative preventive measures, the judge must substantively assess the concrete danger, attribution of conduct, and proportionality, rather than merely performing a formal check.

Parole chiave

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preventive measures concrete danger attribution of conduct proportionality assessment administrative order urban riots mandatory attendance reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401;
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004
d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv.
Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016
229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ANTONINO nato a SIRACUSA il 24/09/1973 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/110/2023, il Gip presso il Tribunale di Siracusa ha convalidato il provvedimento del 12/10/2023, con il quale il Questore di Siracusa ha prescritto a Anastasi Antonino l'obbligo di presentarsi, per la durata di 5 anni, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra di calcio della SSD di Siracusa calcio 1924 presso la questura di Siracusa mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo, nonché il divieto di recarsi presso gli impianti sportivi dove si svolgono le manifestazioni sportive che coinvolgono la SSD Siracusa.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione l'avv. Grispo Marco, difensore di fiducia di Anastasi Antonino, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, non avendo il giudice effettuato alcuna valutazione della pericolosità della condotta ascritta al ricorrente nonchée)elle ragioni di necessità ed urgenza, posto che nella emerge dai frame estratti dalle videoriprese, salvo il fatto che il ricorrente teneva in mano una bottiglia. Il Gip ha fondato la propria motivazione rifacendosi acriticamente a quanto riportato nel provvedimento del questore, asserendo che in base alle videoriprese, il ricorrente sarebbe risultato chiaramente aver preso parte agli scontri brandendo una bottiglia, senza che tuttavia, dalla visione di tali video possa dedursi nulla in ordine alla partecipazione del ricorrente agli scontri, emergendo, al contrario, dalle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali il ricorrente procedere prima in scooter e poi a piedi.

Il giudice nulla ha replicato alle censure mosse alla attribuibilità degli scontri contestati al ricorrente né in ordine alla congruità della durata della misura e alla proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato, doglianze rappresentate con la memoria difensiva di cui ha dato atto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in \\C concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali:

a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;

b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;

c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401;

d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146). 1.1. Nel caso in disamina, nell'effettuare il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato 4,cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, in occasione della quale sono state danneggiate parecchie vetrine di negozi, autovetture, è stata danneggiata una videocamera e sono stati feriti quattro operatori. di polizia.

In particolare, il giudice ha richiamato P—pertrEgA la visione dei frame si scorge il ricorrente che dopo essere sceso dallo scooter, viene immortalato con una bottiglia in mano, riproducendo il modus operandi degli altri correi, che ponevano azioni in modo repentino e dall'allontanarsi altrettanto repentinamente. Il giudice ha anche richiamato le ragioni di urgenza, costituite dal fatto che i campionati di calcio sono ancora in corso di svolgimento, ed evidenziato il rischio che simili episodi di guerriglia urbana, con violenza su persone e cose, possano essere reiterati, ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque.

Inoltre, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta una sostanziale omessa valutazione delle argomentazioni difensive, si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice non solo ha fatto espresso riferimento alla memoria, dichiarando di averne letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure in essa contenute, qualificando il contegno del ricorrente tutt'altro che passivo, al contrario, preordinato la creazione di disordini. Il giudice il giudice ha anche replicato alla \r) doglianza relativa al fatto di tenere in mano una bottiglia evidenziando la valenza dimostrativa delle immagini ed affermando la congruità e proporzionalità della misura prescrittiva, in ragione della gravità della condotta.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma