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Sentenza — n. 22032/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order validating a police appearance mandate due to failure to wait 48 hours for defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating a police mandate requiring the defendant to appear for football matches. The defendant argued the GIP violated procedural nullity rules by convaliding the order before the mandatory 48-hour defense period expired. The court ruled that the administrative order was null because the convalidation occurred prior to the legally required timeframe for the suspect to examine files and submit memorials.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The convalidation of a police appearance mandate by the GIP is invalid if performed before the expiration of the 48-hour period necessary for the suspect to exercise defense rights and examine the administrative file.

Parole chiave

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police appearance mandate GIP convalidation 48 hour defense period procedural nullity right to examine files administrative order validity appeal to Cassation decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen. lett. c)
Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod.
art. 178 cod. proc. pen
Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv.
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv.
Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABBRI GIAMPAOLO nato a VERGATO il 03/08/1960 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/10/2023, il Gip presso il Tribunale di Cremona ha convalidato il provvedimento del 22/07/2023, con il quale il Questore di Cremona ha prescritto a Fabbri Giampaolo l'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato P.S. di Santa Viola, per il periodo di anni cinque, in occasione di ogni incontro di calcio ciAe4 squadra "Fortitudo Bologna", con le cadenze temporali indicate nel provvedimento del questore.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'avv. Fischer Maria Federico, difensore di fiducia di Fabbri Giampaolo, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali prescritte a pena di nullità in relazione agli artt. 606 lett.

b) e c) cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento emesso dal Questore prima dello scadere del termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta il 03/10/2023 alle ore 13,55. Il ricorrente ha peraltro depositato ritualmente memoria difensiva il 03/10/2023 alle ore 19,36. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il Gip in alcun modo esplicitato né argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi dell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza. In particolare, il giudice ha omesso di effettuare alcuna valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non evidenziandone i caratteri della concretezza ed attualità, sebbene il ricorrente sia persona adulta, con una regolare occupazione, incensurato, non aduso a frequentazioni criminali.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 02/10/2023 alle ore 16,20 e la convalida è stata disposta i 03/10/2023 alle ore 13,55, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Cremona del 27/09/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Cremona. Così deciso all'udienza del 03/04/2024 il Co