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Sentenza — n. 22030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls police order for lack of defense response to client's 48-hour submission arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the President of the Court of First Instance's order validating a police measure against the client. The client argued the order was invalid because the court ignored his defense memorandum submitted within 48 hours, contesting necessity, urgency, and danger. The court ruled that such an order is null if it fails to address the specific arguments raised in the timely defense, establishing a substantive right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 136 c.p.p.: An order validating a police measure imposing an obligation to appear is null if it contains no reference to the arguments presented in the defense memorandum submitted within 48 hours of notification.

Parole chiave

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right to defense police order validation substantive defense nullity of order 48 hour rule diritto dello sport calciatore professionista requisiti di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 136 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo
Sez. 3, n. 12768 del 27/02/2024, Pecci
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri
anche Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv.
Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi
247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: COLOMBO Alessio, nato a La Spezia il 27/07/1995 avverso l'ordinanza emessa il 19/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale de La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/07/2023, il G.i.p. del Tribunale de La Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore della stessa città che - oltre ad imporre a COLOMBO Alessio il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) - aveva prescritto al predetto di presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati dallo SPEZIA CALCIO, con le cadenze precisate - anche in questo caso - nel dispositivo del provvedimento del Questore.

2. Ricorre per cassazione il COLOMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo la mancanza di motivazione con riferimento ai rilievi svolti nella memoria difensiva depositata entro le 48 ore dalla notifica al COLOMBO del provvedimento del Questore. Si deduce che, nella predetta memoria, era stato chiesto di valutare l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza (essendo la notifica intervenuta dopo la fine del campionato), di valutare l'insussistenza, in concreto, della pericolosità del COLOMBO (che aveva pienamente rispettato il d.a.s.p.o. emesso nei suoi confronti nel 2021), nonché di disapplicare la recidiva e rivedere la congruità della durata dell'obbligo imposto. A tali rilievi, il G.i.p. non aveva dato alcuna risposta, limitandosi ad una scarna motivazione sulla vicenda, dando così luogo alla nullità del provvedimento di convalida, alla luce della giurisprudenza anche costituzionale intervenuta in materia.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure difensive alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che consentiva di ritenere il provvedimento di convalida adeguatamente motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). Tale insegnamento appare senz'altro applicabile nella fattispecie in esame, in cui il provvedimento di convalida emesso dal G.i.p. non contiene alcun riferimento alla memoria tempestivamente depositata dal difensore del COLOMBO (alle 17.30 del 17/07/2023, e quindi entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento): memoria in cui erano state articolate censure in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'applicazione dell'obbligo di presentarsi agli uffici di P.G., alla sussistenza della pericolosità del COLOMBO e alla durata dell'obbligo imposto.

Come condivisibilmente sottolineato in altra coeva pronuncia di questa suprema Corte (Sez. 3, n. 12768 del 27/02/2024, Pecci), tale principio «trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma in senso sostanziale» (in precedenza, cfr. anche Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900). La sua applicazione appare tanto più necessaria in una fattispecie, quale quella in esame, in cui - come già in precedenza accennato - la difesa aveva radicalmente contestato, con la memoria non considerata dal G.i.p., la legittimità del provvedimento sotto una pluralità di aspetti (presupposti di necessità ed urgenza, pericolosità del COLOMBO, durata dell'obbligo di presentazione).

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, e la declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore de La Spezia limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore de La Spezia del 17/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore de La Spezia. Così deciso il 27 febbra