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Sentenza — n. 22028/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for selling spoiled fish due to lack of expert evidence requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Domenico Gallo's appeal inadmissible regarding his conviction for selling spoiled anchovies. Gallo argued the lack of expert analysis invalidated the finding of spoilage, but the court held that common experience regarding exposure to sun and public roads suffices to prove deterioration. Consequently, the appeal was rejected, and Gallo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 283 c.p.: The court may ascertain the poor state of conservation of food based on extrinsic and intrinsic characteristics without requiring expert analysis when common experience suffices.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility poor food conservation expert analysis requirement common experience standard selling spoiled goods inquinamento degli alimenti reati contro la salute pubblica indicazioni nutrizionali e sulla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 283 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16347 del 11/01/2021, Tagliavia
E' pacifico in giurisprudenza (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 16347 del 11/01/2021, Tagliavia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Gallo Domenico, nato a Reggio Calabria il 11/09/1964, avverso la sentenza in data 13/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato Domenico Gallo alle pene di legge per il reato dell'art. 6, terzo comma, I. n. 283 del 1962 in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283 del 1962, per aver detenuto e messo in vendita una cassetta di alici in cattivo stato di conservazione e inidonee al consumo.

2. L'imputato presenta un atto di appello, convertito in ricorso per cassazione, in cui articola un unico motivo per mancanza di prova del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una doglianza di fatto che, per un verso, contesta l'accertamento del cattivo stato di conservazione delle alici senza analisi e, per altro verso, contesta la messa in vendita della cassetta. Il Tribunale ha però verificato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che il Gallo sostava su strada pubblica ad alto transito veicolare ed esibiva per la vendita una cassetta di alici maleodoranti e mal conservata, perché appunto esposta al sole e agli agenti atmosferici senza protezione.

E' pacifico in giurisprudenza (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 16347 del 11/01/2021, Tagliavia, Rv. 281034) che non sia necessaria una perizia per accertare il cattivo stato di conservazione degli alimenti, essendo sufficiente l'esame delle caratteristiche estrinseche, da apprezzarsi sulla base di massime di comune esperienza (esposizione al sole e su pubblica via), e l'esame delle caratteristiche intrinseche (alici maleodoranti). La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e resiste alle censure sollevate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 aprile 2024 Il Consigliere est