Cassation annuls appeal judgment due to omitted conditional suspension benefit, though prosecution barred by prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate judgment for omitting a ruling on the conditional suspension of the penalty, a procedural defect requiring correction. The appellant argued the court failed to grant this benefit and ignored evidence of lack of intent, while the prosecution requested dismissal. However, the court found that the prosecution was already extinguished by prescription at the time of the appeal, rendering any further proceedings impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 620 lett. I cod. proc. pen.; Art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: The omission of a ruling on the conditional suspension of the penalty necessitates annulment, but the exercise of such powers is precluded if the crime has already been extinguished by prescription.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso di Manessi Andrea, nato a Varese il 16/12/1971, avverso la sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta per l'imputato la memoria dell'avv. Antonio Vincenzo Rullo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 18 luglio 2022 del Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Andrea Manessi per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il reato è estinto per prescrizione e ha ridotto la pena per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni 1, mesi 6 di reclusione.
2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione anche del reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il terzo denuncia la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva per l'omesso esame del commercialista della società in merito al dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo per omessa statuizione sul beneficio di legge che era stato ritualmente richiesto. Ciò determina la corretta instaurazione del rapporto processuale e l'obbligo di annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, laddove si possano esercitare i poteri dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114-01), epilogo che tuttavia è precluso dalla prescrizione maturata al 18/12/2023 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Infatti, l'accoglimento del motivo sulla pena, allorquando non sia divenuto irrevocabile l'accertamento di responsabilità, espone la sentenza al rilievo officioso della prescrizione del reato (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284084- 01). In seguito alla dichiarazione di prescrizione, va revocata anche la statuizione sulla confisca, atteso che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ha previsto tale sanzione in conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca la disposta confisca. Così deciso, il 3 apri