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Sentenza — n. 22025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for suspended sentence benefit due to lower appellate court's omission to rule on it.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's decision regarding the conditional suspension of the sentence while confirming the criminal liability finding. The appellant argued that the lower court failed to apply the suspended sentence benefit despite reducing the penalty below the two-year threshold and noting the defendant's clean record. The Court ruled that the omission was a violation of law, ordering a remand to the Appellate Court of Salerno for a new examination of the suspension eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 166 c.p.; The court must examine the applicability of the conditional suspension of sentence when the penalty is reduced below the statutory threshold and the offender is unblemished, and failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment and remand.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence violation of law reduced penalty threshold unblemished offender remand for new trial appellate court omission criminal liability confirmation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
Va dichiarata invece l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Art. 166 c.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
1.Con sentenza in data 26 maggio 2023 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 27 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Potenza, ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 624 cod. proc. pen
Va dichiarata invece l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Armani Roberto Marco Flaminio, nato in Francia il 12/09/1949, avverso la sentenza in data 26/05/2023 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. Alarindo Cesareo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 26 maggio 2023 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 27 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Potenza, ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato nella misura di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400 di multa, per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'omessa applicazione del beneficio della pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha tempestivamente chiesto l'applicazione del beneficio della pena sospesa con l'atto di appello e ha ribadito tale richiesta nelle conclusioni. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto, nonostante abbia ridotto la pena in misura inferiore ai due anni di reclusione, in astratto compatibile con il riconoscimento del beneficio. Considerato che l'imputato risulta dagli atti incensurato, si reputa di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame sul punto. Va dichiarata invece l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di app