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Sentenza — n. 20859/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against seizure order due to client's formal withdrawal of the case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible following a formal withdrawal of the case by the client, Russo Elsa. Although the client had initially challenged a seizure order regarding construction sites in Positano on grounds of legal violations and lack of evidence, she subsequently renounced the appeal in her own interest. Consequently, the Court ruled that the proceedings must be dismissed and ordered the payment of court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; A withdrawal of appeal made in the interest of the appellant renders the appeal inadmissible, resulting in the dismissal of the case and the imposition of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse seizure of property court costs and fine renunciation in own interest costruzioni non autorizzate azione di manutenzione iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse di Russo Elsa, nelle qualità sopra indicate.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse di Russo Elsa, nelle qualità sopra indicate.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Elsa nata il 01/06/1968 a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 11/01/2024 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Domenico Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno accoglieva l'appello proposto dal P.M. del tribunale di Salerno, avverso il decreto emesso in data 1 dicembre 2023 dal Gip del tribunale di Salerno, disponendo il sequestro a fini impeditivi e di confisca di corpi edilizi, opere di urbanizzazione e relativi terreni in Positano, arcipelago de "Li Galli".

2. Avverso la predetta ordinanza Russo Elsa, quale indagata e legale rappresentante della Società "Li Galli di Giovanni Russo & C." snc, ha proposto ricorsi per cassazione mediante i suoi due difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione.

3. Si deducono, in particolare:

a) vizi di violazione di legge in relazione all'art. 30 del DPR 380/01 circa la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione;

b) il travisamento degli elementi probatori disponibili in ordine alla datazione dei corpi di fabbrica essenziali, precedente al 1951, e al cambiamento di destinazione di uso da residenziale a turistico /recettivo;

c) il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione su plurimi punti della memoria difensiva, delle consulenze tecniche e dei documenti allegati dalla difesa e relativi alla insussistenza del fumus della lottizzazione abusiva;

d) il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro nonostante l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione;

e) il vizio di mancanza di motivazione in ordine agli stessi punti.

4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse di Russo Elsa, nelle qualità sopra indicate.

5. Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuale e della ammenda di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i