Sentenza — n. 20848/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 giugno 2023, il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il provvedimento di sequestro emesso il 20 aprile 2023 dal Gip del medesimo Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. A 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con tre motivi di doglianza, chiedendone l'annullamento, sul rilievo della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché della mancanza di motivazione in relazione all'ammontare del sequestro e al periculum in mora. Con memoria successiva, la difesa ha rinunciato al ricorso, prospettando la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso - sul rilievo che il sequestro originariamente disposto è stato revocato - e producendo la relativa documentazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20848/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dei Giudici Emiliano, nato a Latina il 13/04/1974; avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dei Giudici Emiliano, nato a Latina il 13/04/1974; avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2023, il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il provvedimento di sequestro emesso il 20 aprile 2023 dal Gip del medesimo Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. A 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con tre motivi di doglianza, chiedendone l'annullamento, sul rilievo della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., nonché della mancanza di motivazione in relazione all'ammontare del sequestro e al periculum in mora. Con memoria successiva, la difesa ha rinunciato al ricorso, prospettando la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso - sul rilievo che il sequestro originariamente disposto è stato revocato - e producendo la relativa documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così, per tutte, Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311). Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato e documentato la carenza di interesse, in conseguenza della revoca del sequestro.
4. Deve poi escludersi la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara inammissibile il