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Sentenza — n. 20838/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 12/07/2022, che aveva condannato Ennio Di Pietro alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 76 d.P.R. 445/2000.2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 187 e 192 cod. proc. pen.. Evidenzia come i procedimenti penali relativi ad alcune cartelle esattoriali non fossero suoi ma di società di cui era liquidatore (mentre le cartelle per debiti personali ammontavano a circa 7.000 euro). Sottolineava, poi, il fatto che i procedimenti penali non fossero, all'atto della sottoscrizione delle dichiarazioni, in fase di giudizio, essendo stato definito il procedimento con sentenza di patteggiamento (v. Cass. Sez. 2, n. 305 del 20/09/2021, dep. 2022, Trezza, Rv. 282641 - 01; Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 - 01).

Regesto Legislator

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articolo 76 d.P.R. 445/2000, articolo 483 cod. pen; Sentenza — n. 20838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è invece fondato. L'attuale versione dell'art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002, prevede che «l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1». Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, con pena contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna (v.

Parole chiave

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dichiarazione mendace false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia uso di false generalità delitto d'omissione

Disposizioni normative citate

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articolo 76 d.P.R. 445/2000
Con sentenza del 27/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 12/07/2022, che aveva condannato Ennio Di Pietro alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 76 d.P.R. 445/2000.2.
articolo 483 cod. pen
Nel caso in esame, al ricorrente è stata contestata una sola violazione, posta in essere attraverso un doppio mendacio, circostanza che ha indotto i giudici del merito a discostarsi dal minimo edittale della pena prevista dall'articolo 483 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Di Pietro Ennio, nato a Gela il 09/05/1970, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pietro Molino, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per l'imputato, l'Avv. Luana Granozio, in sostituzione dell'Avv. Flavio Giacomo Salvo Sinatra, che si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 12/07/2022, che aveva condannato Ennio Di Pietro alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 76 d.P.R. 445/2000.2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 187 e 192 cod. proc. pen.. Evidenzia come i procedimenti penali relativi ad alcune cartelle esattoriali non fossero suoi ma di società di cui era liquidatore (mentre le cartelle per debiti personali ammontavano a circa 7.000 euro). Sottolineava, poi, il fatto che i procedimenti penali non fossero, all'atto della sottoscrizione delle dichiarazioni, in fase di giudizio, essendo stato definito il procedimento con sentenza di patteggiamento (v. Cass. Sez. 2, n. 305 del 20/09/2021, dep. 2022, Trezza, Rv. 282641 - 01; Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 - 01).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Il primo profilo di ricorso è inammissibile per tardività. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, emerge che l'atto di impugnazione verteva esclusivamente: - sul fatto che l'imputato aveva taciuto su una circostanza che aveva facoltà di tacere, in quanto il precedente penale era costituito da una sentenza di patteggiamento; - sul trattamento sanzionatorio, che si lamentava irrogato in termini di eccessiva gravità. Tali profili venivano successivamente ampliati dai motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2023. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6782 del 11/01/2024, Nica, n.m.;

Sez. F, 3 aprile 2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 2, 5 novembre 2013, Carrieri, Rv. 259066).

3. Il secondo motivo è invece fondato. L'attuale versione dell'art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002, prevede che «l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza, nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (...) all'articolo 24 comma 1». Dunque, non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di patteggiamento, con pena contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna (v.

Cass. Sez. 2, n. 305 del iL 20/09/2021, dep. 2022, Trezza, Rv. 282641 - 01; Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 - 01). E' quanto accaduto nel presente processo, avendo, Ennio Di Pietro concordato l'applicazione della pena con doppi benefici. Nel caso in esame, al ricorrente è stata contestata una sola violazione, posta in essere attraverso un doppio mendacio, circostanza che ha indotto i giudici del merito a discostarsi dal minimo edittale della pena prevista dall'articolo 483 cod. pen.. L'accoglimento del profilo di ricorso relativo al patteggiamento rende quindi necessario rimodulare il trattamento sanzionatorio.

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 620, lettera I), cod. proc. pen., ritiene di poter procedere esso stesso alla rideterminazione della pena essendo superfluo il rinvio, riportando la pena irrogata al minimo edittale di giorni 15 di reclusione. Resta ferma la concessione dei doppi benefici, non toccati dai motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in giorni quindici di reclusione. Rigetta ne