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Sentenza — n. 20590/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls confiscation order due to lack of specific reasoning required by law in plea bargain cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding the defendant's vehicle while leaving the rest of the plea bargain decision intact. The defendant argued that the first-instance judge failed to provide adequate reasoning for the confiscation, which was not part of the agreed plea terms. The court ruled that because the 2003 law extended confiscation rules to all seizure cases, judges must explicitly justify confiscation decisions or explain why provenance justifications are unconvincing.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; L. n. 134 del 2003; In plea bargain proceedings, when confiscation is extended to all seized assets, the judge must provide specific reasoning for the confiscation decision or explain why the defendant's justifications regarding asset provenance are not credible.

Parole chiave

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plea bargain procedure confiscation of assets lack of reasoning judicial motivation asset provenance Cassation annulment seizure of property confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Rimini - per quanto qui rileva - ha applicato a CHIGRI Badre, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di cocaina ed hashish a lui ascritto in concorso; il G.u.p.
L. n. 134 del 2003
D'altra parte, con specifico riferimento alla confisca, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «in tema di patteggiarnento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art.
Art. 240 cod. pen.
134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Rimini - per quanto qui rileva - ha applicato a CHIGRI Badre, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di cocaina ed hashish a lui ascritto in concorso; il G.u.p.
art. 444 cod. pen
Risulta in effetti del tutto assente la motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura, decisione che - essendo estranea all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. pen.
art. 240 cod. pen
134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CHIGRI Badre, nato in Marocco il 29/03/1990 avverso la sentenza emessa il 19/09/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autovettura

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/09/2023, il G.u.p. del Tribunale di Rimini - per quanto qui rileva - ha applicato a CHIGRI Badre, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione al reato di detenzione di cocaina ed hashish a lui ascritto in concorso; il G.u.p. ha altresì disposto la confisca dell'autovettura in sequestro, di proprietà del CHIGRI.

2. Quest'ultimo ricorre in cassazione, a mezzo del proprio difensore, censurando la totale mancanza di motivazione in ordine alla statuizione di confisca dell'autovettura. Si evidenzia la necessità di motivare adeguatamente su detto profilo, rimasto estraneo all'accordo raggiunto ex art. 444 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta in effetti del tutto assente la motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura, decisione che - essendo estranea all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. pen. - doveva invece essere supportata da un adeguato percorso argomentativo. D'altra parte, con specifico riferimento alla confisca, questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «in tema di patteggiarnento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati» (Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01).

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, con rinvio al G.u.p. d& Tribunale di Rimini (in diversa composizione) per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.u.p. del Tribunale di Rimini in diversa persona fisica. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consiglire,frsten