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Sentenza — n. 20589/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention citing lack of procedural flaws and merit-based factual assessments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ergys Pashaj against a detention order issued by the Trento court. The defense argued that the passage of time since the last crime and the dissolution of the criminal group rendered the detention measures unnecessary and insufficiently motivated. The court ruled that the lower court's decision was not legally flawed and correctly assessed the defendant's criminal propensity and the persistence of precautionary needs based on specific evidence of organized drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding personal precautionary measures is admissible only upon alleging a violation of specific legal norms or a manifest illogicality of the reasoning, not for challenging the factual reconstruction or the substantive evaluation of circumstances by the court of first instance.

Parole chiave

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precautionary detention Cassation appeal admissibility manifest illogicality drug trafficking organization procedural legitimacy traffico aggravato di stupefacenti attività criminosa dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pashaj deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94 c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c
art. 275 comma 3 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pashaj deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017
ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pashaj Ergys, nato in Albania il 06-09-1991, avverso l'ordinanza del 24-10-2023 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale del Riesame di Trento confermava l'ordinanza emessa il 7 luglio 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Trento, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ergys Pashaj, in quanto gravemente indiziato di essere capo promotore di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo D), nonché di essere autore di numerosi reati-fine (capi D1, 02, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D13, D14, D15, D16, D18, D19, 020, D21 e D22).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale trentino, Pashaj, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la valutazione sulle esigenze cautelari, lamentando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato rispetto ai temi devoluti nella memoria depositata all'udienza di riesame, non essendosi considerato che il più recente dei reati-fine risale al 22 ottobre 2021, ovvero a oltre due anni dalla decisione del Tribunale, incidendo il decorso del tempo sull'attualità delle esigenze cautelari, dovendosi altresì tenere conto che, sciolta l'associazione, non vi è traccia del coinvolgimento di Pashaj in ulteriori attività di spaccio.

Né può ritenersi ammissibile l'automatismo tra professionalità nel delinquere e irrilevanza del decorso del tempo, dovendo le esigenze cautelari essere correlate non alla gravità del fatto commesso, ma alla pericolosità dell'indagato, rispetto alla quale non potevano non essere considerate la documentata attività lecita di Pashaj e il contesto socio-economico in cui lo stesso risulta inserito. Anche rispetto all'adeguatezza della misura, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe del tutto incomprensibile, essendo stata rimarcata la mancata prova della rescissione dei legami tra i singoli sodali, mentre sarebbe stato il Tribunale a dover spiegare in base a quali elementi si riteneva permanente il vincolo associativo, pur in assenza di espressioni criminali recenti.

Né i giudici cautelari hanno chiarito perché il pericolo di reiterazione dei reati non poteva essere scongiurato con una misura cautelare meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità.Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine il fatto che Pashaj era al vertice del sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 74 del 1990, avendo dato prova in tal contesto e pur in presenza della natura parafamiliare della consorteria, di una spiccata capacità criminale, essendo in grado di gestire un'ampia rete organizzata, connotata da un pluralità di approvvigionamenti e di cessioni in favore di molteplici acquirenti di sostanze stupefacenti di diversa qualità, con volumi di affari stimati dagli operanti in compravendite per circa 12,35 kg. di cocaina e circa 20 kg. di hashish, con guadagni ben superiori a quelli leciti pure percepiti dal ricorrente.

Ciò a riprova di una qualificata propensione a delinquere dell'indagato, tale da rendere adeguata e necessaria la misura di massimo rigore, stante il concreto pericolo di condotte recidivanti, che sarebbero potenzialmente agevolate anche dai collaudati legami interpersonali degli associati, suscettibili di favorire una futura riorganizzazione delle attività illecite, essendosi peraltro i fatti contestati protratti fino a epoca non molto risalente rispetto all'adozione della misura, ossia fino al mese di ottobre 2021, mentre l'ordinanza cautelare è del luglio 2023.

2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sul mancato superamento della duplice presunzione normativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pashaj deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c