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Sentenza — n. 20583/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20583/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 08/09/2023, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti 13eneriche equivalenti, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Novara, in data 09/11/2022, con la quale EL MAHI El Moustafa era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione dell'hashish trovato all'interno del suo borsello (l'imputato era stato invece assolto dalla ulteriore e più grave accusa di detenzione della sQ4 medesima sostanza, rinvenuta all'interno di una cantina dello stabile dove abitava).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20583/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'EL MAHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa motivazione sul motivo di appello concernente il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di alcune sentenze già divenute irrevocabili. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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diritto musulmano remissione della pena recidiva nell'infrazione motivi di cassazione attenuazione libera della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: EL MAHI El Moustafa, nato in Marocco il 25/04/1974 avverso la sentenza emessa il 08/09/2023 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rInvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della continuazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/09/2023, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti 13eneriche equivalenti, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Novara, in data 09/11/2022, con la quale EL MAHI El Moustafa era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione dell'hashish trovato all'interno del suo borsello (l'imputato era stato invece assolto dalla ulteriore e più grave accusa di detenzione della sQ4 medesima sostanza, rinvenuta all'interno di una cantina dello stabile dove abitava).

2. Ricorre per cassazione l'EL MAHI, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa motivazione sul motivo di appello concernente il mancato riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di alcune sentenze già divenute irrevocabili. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Se è vero che la Corte territoriale ha preso in considerazione i precedenti del ricorrente ai soli fini della conferma della recidiva (pag.

7) e non anche per la disamina del motivo concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati già irrevocabilmente giudicati e quello oggetto dell'odierno giudizio, è anche vero che tale questione era già stata ineccepibilmente trattata dal primo giudice, il quale aveva escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso valorizzando la totale eterogeneità di quasi tutte le condanne riportate rispetto alla detenzione di hashish oggi ascritta all'EL MANI. Viene in rilievo, in particolare, pag. 5 seg. della sentenza impugnata di primo grado, in cui si era sottolineato che cinque delle sette condanne, richiamate dalla difesa per il riconoscimento della continuazione, riguardavano reati contro il patrimonio, ed una il reato di spendita di monete false.

Quanto all'unica condanna per il medesimo titolo di reato, il Tribunale aveva escluso la continuazione evidenziando l'ampiezza dell'arco temporale intercorso tra i due episodi delittuosi (un anno e undici mesi: cfr. pag. 6). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure, che la difesa non aveva contestato con la necessaria specificità, limitandosi a considerazioni marcatamente congetturali (cfr. pag. 2 dell'atto di appello in cui la difesa, dopo aver concordato con il primo giudice sulla rilevanza dello iato temporale tra i due reati in tema di stupefacenti, aveva tuttavia valorizzato l'estraneità dell'EL MAHI ad ambienti criminali dediti allo spaccio, affermata dalla sentenza di primo grado, per sostenere che tale assenza di rapporti con persone dedite al narcotraffico "esclude che il medesimo prevenuto possa aver reiterato la condotta con altre tennpistiche ma non anche che ab origine le abbia programmate").

In tale contesto, deve ritenersi indubbia l'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non :sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01).

4. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 aprile 2024