Sentenza — n. 20023/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19/07/2023, il G.u.p. del Tribunale di Pistoia ha applicato a SHEHU Klodian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato ai capi 3) e 3-bis) in rubrica, disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20023/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato è il primo motivo, dovendosi qui ribadire l'indirizzo interpretativo di questa suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (così, tra le tante, Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01).
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SHEHU Klodian, nato in Albania il 15/11/1983 avverso la sentenza emessa il 19/07/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/07/2023, il G.u.p. del Tribunale di Pistoia ha applicato a SHEHU Klodian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio specificato ai capi 3) e 3-bis) in rubrica, disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
2. Ricorre per cassazione lo SHEHU, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento sia alla omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sia alla mancata indicazione, in sentenza, dei beni sequestrati da sottoporre a confisca (peraltro non motivata).
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo, essendo il ricorrente ben consapevole dei beni in sequestro e non avendo egli indicato per quali di essi sarebbe stata necessaria la motivazione (essendo lo stupefacente soggetto a confisca obbligatoria).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, dovendosi qui ribadire l'indirizzo interpretativo di questa suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (così, tra le tante, Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01).
3. Per ciò che riguarda la residua censura, devono condividersi i rilievi formulati dal Procuratore Generale in ordine alla genericità del motivo. È infatti evidente che un interesse ad impugnare la statuizione di "confisca e distruzione di quanto in sequestro", contenuta nella sentenza del G.u.p., può configurarsi solo con riferimento a beni di cui l'imputato possa vantare un diritto alla restituzione, circostanza che certamente deve essere esclusa in relazione allo stupefacente sequestrato e dettagliatamente descritto al capo 3-bis della rubrica. Vi era dunque un onere, a carico del ricorrente - ben a conoscenza di quanto sequestrato nel corso del processo definito con la sentenza qui impugnata - di adeguata specificità nell'articolare il motivo di ricorso, individuando (se esistenti) beni sequestrati di cui poteva ottenere la restituzione. L'indistinta doglianza formulata nell'interesse dello SHEHU non può che ricadere, per le ragioni appena esposte, nel vizio di genericità.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle !kmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 febbraio 2023 Il C