Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20018/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20018/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALASSO GIUSEPPINO nato a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO il 27/03/1947 avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; tiedt c__£‘ • ti 4- nretX ~Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20018/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
lavoro pericoloso violazione delle norme sicurezza prestazione di garanzia risarcimento per errore giudiziario contravvenzione bagatellare minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALASSO GIUSEPPINO nato a SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO il 27/03/1947 avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; tiedt c__£‘ • ti 4- nretX ~Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1sig. Giuseppino Galasso ricorre per l'annullamento della sentenza del 28 settembre 2023 del Tribunale di Pordenone che, per quanto di interesse, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 165, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di 2400 euro di ammenda. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della non ostatività alla sua applicazione dei due precedenti specifici quando però l'offesa sia particolarmente tenue e l'imputato abbia tenuto una condotta encomiabile successiva al fatto (nel caso di specie l'ammissione dell'addebito e l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza). 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.anche a seguito delle rilevanti modifiche introdotte dall'art. 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022 (cd.

Riforma Cartabia), i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento devono concorrere ai fini della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non potendo la sola particolare tenuità dell'offesa escludere la punibilità pur a fronte di un comportamento abituale; 3.2.1a condotta susseguente al reato rileva ai soli fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa ma non della abitualità del comportamento che osta alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche quando l'offesa è di particolare tenuità; 3.3.non è requisito che, secondo la postulazione difensiva, possa essere "annullato" dalla prevalenza della tenuità dell'offesa; 3.4.I'abitualità presuppone che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure che abbia commesso reati della stessa indole; 3.5.correttamente Sez. 6, n. 37666 del 26/06/2023, Azzi Assaghir, non mass., richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni, ha escluso la abitualità del comportamento in presenza del generico richiamo ai precedenti dell'imputato; 3.6.nel caso di specie, invece, il Tribunale ha fatto specifico riferimento a precedenti condanne per reati della stessa indole per fatti avvenuti nello stesso arco temporale di quello oggetto di odierna regiudicanda; 3.7.non ricorre, dunque, nemmeno un'ipotesi di cd. "tempo silente" che, pure, può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (così Sez. 5, n. 34380 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità); 3.8.il ricorrente, peraltro, non deduce il travisamento del dato utilizzato dal Tribunale per escludere l'occasionalità della condotta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d