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Sentenza — n. 20016/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20016/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: INVERARDI PATRIZIA nato a COLOGNE il 05/07/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 20016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); 3.5.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Brescia.

Parole chiave

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pena convenzionale mancata attuazione degli accordi illeciti pena accessoria sanzioni pecuniarie tempestività tributaria remissione del debito

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
pen., ha applicato nei confronti di Patrizia Inverardi la pena, concordata con il Pubblico ministero, di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs.
art. 133 cod. pen
74 cit.; 3.4.trattandosi di pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, la relativa durata deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: INVERARDI PATRIZIA nato a COLOGNE il 05/07/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per l'annullamento della sentenza del 27 giugno 2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, per quanto qui rileva, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Patrizia Inverardi la pena, concordata con il Pubblico ministero, di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Erbusco il 15 giugno 2015, data di emissione dell'ultima fattura. 1.1.Con unico motivo lamenta la mancata applicazione delle pene accessorie imposte dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 anche in caso di patteggiamento. 2.11 ricorso è ammissibile e fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 01; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj Bardnn Rv. 281858; Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374; Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689; Sez. 4, n. 23134 del 14/05/2008, Di Girolamo, Rv. 240304); 3.2.tale orientamento è rimasto fermo anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, Blliku, Rv. 285748 - 01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti; in senso analogo, Sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, Bertaccini, Rv. 284818 - 01); 3.3.nel caso di specie, alla condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 segue, anche in caso di applicazione della pena su richiesta, l'obbligatoria applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 cit.; 3.4.trattandosi di pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, la relativa durata deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01); 3.5.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Brescia. ti" ok. t e\ (N..„ Così deciso in R